Opere civili

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Descrizione

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L'insieme dei lavori e delle prestazioni necessarie alla realizzazione delle parti della costruzione aventi lo scopo di sorreggere (strutture), dividere gli spazi interni o esterni (partizioni interne ed esterne) o delimitare (chiusure) gli edifici; la dicitura o. civile può essere estesa al prodotto del lavoro, designando quindi gli stessi elementi tecnici o parte di essi.
Il termine può essere usato in contrapposizione ad altri, quali:

  • o. militari, che hanno come scopo la fortificazione e protezione del territorio;
  • o. industriali, che servono per la realizzazione degli impianti produttivi;
  • o. agricole, per la sistemazione dei fondi da destinarsi alla coltivazione ed alla pastorizia;
  • o. idrogeologiche, che governano il territorio e lo proteggono dalle frane e dagli allagamenti;
  • o. ferroviarie e stradali, per la realizzazione delle infrastrutture;
  • o. di urbanizzazione, che consentono l'antropizzazione del territorio.

Le o. civili sono complementari alle o. impiantistiche: insieme esse compongono le più generali opere edili, cioè comprendono tutti lavori necessari per la realizzazione degli edifici.
Secondo l'approccio sistemico, le o. civili producono gli elementi tecnici facenti parte delle seguenti classi del sistema tecnologico:

  1. strutture;
  2. chiusure;
  3. partizioni interne;
  4. partizioni esterne.

A norma di legge queste opere possono essere progettate, dirette nell'esecuzione e collaudate da ingegneri civili e dagli architetti.

Nella pratica della professione, la progettazione e realizzazione delle strutture richiede un percorso di specializzazione particolare perché necessita di competenze specifiche nel campo delle applicazioni software, della normativa esistente e del conseguimento delle autorizzazioni da parte del Genio Civile. Per questo motivo, nonostante detta specializzazione non è normativamente regolamentata e riconosciuta, i professionisti che progettano e dirigono l'esecuzione delle strutture vengono indicati come strutturisti. Sembra quindi naturale e necessario separare queste particolari opere civili da quelle che non hanno la funzione meccanica di sorreggere la costruzione: si propone allora di adottare un'ulteriore suddivisione, distinguendo le opere strutturali (strutture) dalle opere architettoniche (chiusure e partizioni).

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