Decreto

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Norma giuridica emanata dal Governo (potere esecutivo) e non dal Parlamento (potere legislativo) se e quando ricorrono i casi previsti dalla Costituzione avente valore di legge. I decreti si distinguono in:

  • Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
  • Decreto legge, anche detto Decreto catenaccio (D.L.);
  • Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), che sostituisce il Reggio Decreto (RD);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM);
  • Decreto Ministeriale (DM);
  • Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).

Fonti primarie

Sono primari quei decreti posti al livello delle leggi promulgate dal Parlamento. In quanto fonti primarie, devono essere validate dal potere legislativo (Parlamento) e si distinguono proprio in funzione delle modalità di approvazione da parte delle Camere.

Decreto Legislativo

Norma giuridica emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una legge delega nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte primaria.

Decreto Legge

Norma giuridica emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una legge delega, ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in legge o lasciarlo decadere.

Fonti secondarie

Sono secondari quei decreti posti al livello inferiore rispetto alle leggi, in quanto formalmente atti amministrativi (cioè emanati da un’amministrazione dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni) ma aventi valore normativo per il contenuto. Tecnicamente sono quindi dei Regolamenti governativi e per tale motivo sono subordinati tanto alla Costituzione quanto alle fonti primarie. Si distinguono in relazione alla figura di Governo che provvede a promulgarle.

Decreto Ministeriale

Norma giuridica emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte secondaria. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un regolamento, quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.

Voci correlate

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