Decreto

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I DPCM vengono proposti da un membro del Governo (Presidente o uno o più Ministri), quindi viene redatto e firmato dal Presidente del Consiglio. Pubblicato sulla [https://www.gazzettaufficiale.it/ Gazzetta Ufficiale], può entrare in vigore immediatamente o in una data specifica.
I DPCM vengono proposti da un membro del Governo (Presidente o uno o più Ministri), quindi viene redatto e firmato dal Presidente del Consiglio. Pubblicato sulla [https://www.gazzettaufficiale.it/ Gazzetta Ufficiale], può entrare in vigore immediatamente o in una data specifica.
===Decreto Ministeriale===
===Decreto Ministeriale===
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[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte secondaria]]. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un ''regolamento'', quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.
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Atto amministrativo con valore di [[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanato da un Ministro del Governo in materia pertinente al proprio dicastero quando occorre:
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*Attuare delle leggi, specificandone la procedura;
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*Fornire dei regolamenti tecnici, come accade in materia di [[edilizia]], [[ambiente]], sanità;
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*Gestire delle risorse strategiche, come energia, acqua, trasporti, rifiuti;
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*Affrontare situazioni specifiche nel corso di un’emergenza;
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*Organizzare questioni interne al proprio Ministero;
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*Procedere a nomine e designazioni;
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*Adottare misure conformi a trattati internazionali.
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Quando il Decreto coinvolge più di un dicastero, questo viene detto '''Decreto Interministeriale'''.
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I decreti vengono proposti dal Ministro o da un Dipartimento Ministeriale competente, che lo redige; viene quindi controllato e approvato internamente e quindi firmato dal Ministro. La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore può essere immediata o differita ad altra data.
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==Voci correlate==
==Voci correlate==
*[[Fonti del diritto]]
*[[Fonti del diritto]]

Versione attuale delle 04:43, 22 set 2023

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Indice

Norma giuridica emanata dal Governo (potere esecutivo) e non dal Parlamento (potere legislativo) se e quando ricorrono i casi previsti dalla Costituzione avente valore di legge. I decreti si distinguono in:

  • Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
  • Decreto legge, anche detto Decreto catenaccio (D.L.);
  • Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), che sostituisce il Reggio Decreto (RD);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM);
  • Decreto Ministeriale (DM);
  • Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).

Descrizione

Il Governo, per assolvere al proprio incarico di amministrazione dello Stato, può emanare dei Regolamenti governativi, che sono degli atti amministrativi. In alcuni casi, tali regolamenti mantengono esclusivamente la loro natura amministrativa, come avviene per i regolamenti organizzativi, che hanno il solo scopo di disciplinare l’organizzazione degli uffici pubblici.
In altri casi, i regolamenti sono promulgati ai fini di specificare le modalità di esecuzione di una legge, che ne prevede esplicitamente la redazione (regolamenti di esecuzione), o la sua attuazione nel caso di leggi che esprimano esclusivamente concetti di principio (regolamenti di attuazione e regolamenti di integrazione), o infine per normare settori specifici per i quali non esiste ancora una legge (regolamenti indipendenti). In tali occasioni, regolamenti di esecuzione, attuazione, integrazione e indipendenti hanno valore di norma giuridica, ma subordinata agli atti con forza di legge (fonti primarie).
Può anche accadere che il Parlamento, attraverso una Legge delega richieda al Governo di promulgare un regolamento delegato che, in virtù della legge delega che lo sostiene, ha valore di legge ed è quindi esso stesso una fonte primaria del diritto.
Infine, i regolamenti di attuazione delle direttive europee sono redatti per adeguare il corpo normativo alle leggi europee.

I regolamenti governativo che diventano norma statale vengono detti Decreti, e distinguono in relazione alla figura di Governo che provvede a promulgarli.

Fonti primarie

Sono primari quei decreti posti al livello delle leggi promulgate dal Parlamento. In quanto fonti primarie, devono essere validate dal potere legislativo (Parlamento) e si distinguono proprio in funzione delle modalità di approvazione da parte delle Camere.

Decreto Legislativo

Norma giuridica emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una legge delega nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte primaria.

Decreto Legge

Norma giuridica emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una legge delega, ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in legge o lasciarlo decadere.

Fonti secondarie

Sono secondari quei decreti posti al livello inferiore rispetto alle leggi, in quanto formalmente atti amministrativi (cioè emanati da un’amministrazione dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni) ma aventi valore normativo per il contenuto.

Decreto del Presidente della Repubblica

Atto amministrativo con valore di norma giuridica emanato dal Governo e firmato dal Presidente della Repubblica quando occorre:

  • Normare l’attuazione di una legge;
  • Stabilire dei regolamenti tecnici;
  • Regolamentare affari interni al Governo;
  • Disporre nomine e designazioni;
  • Intervenire in situazioni di emergenza;
  • Ratificare trattati e relazioni internazionali.

I DPR sono proposti dal Governo (dal suo Presidente o dal Consiglio dei Ministri); il suo contenuto viene quindi redatto dal Ministero competente o dall’Ufficio legislativo del Presidente della Repubblica. Dopo eventuali consultazioni giuridiche e tecniche, il Decreto viene firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte Costituzionale, in caso di dubbio, ne può verificare l’aderenza alla Costituzione. Una volta pubblicato, un DPR può entrare in vigore immediatamente o in una data specifica.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Atto amministrativo con valore di norma giuridica emanato dal Governo e firmato dal Presidente del Consiglio quando occorre gestire delle situazioni di emergenza in quanto l’iter di approvazione, non necessitando della firma del Presidente della Repubblica, è più rapido rispetto ai DPR; in particolare viene utilizzato quando ricorrono:

  • Calamità naturali;
  • Emergenze sanitarie;
  • Sicurezza pubblica;
  • Gestione delle risorse;
  • Relazioni internazionali.

I DPCM vengono proposti da un membro del Governo (Presidente o uno o più Ministri), quindi viene redatto e firmato dal Presidente del Consiglio. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, può entrare in vigore immediatamente o in una data specifica.

Decreto Ministeriale

Atto amministrativo con valore di Norma giuridica emanato da un Ministro del Governo in materia pertinente al proprio dicastero quando occorre:

  • Attuare delle leggi, specificandone la procedura;
  • Fornire dei regolamenti tecnici, come accade in materia di edilizia, ambiente, sanità;
  • Gestire delle risorse strategiche, come energia, acqua, trasporti, rifiuti;
  • Affrontare situazioni specifiche nel corso di un’emergenza;
  • Organizzare questioni interne al proprio Ministero;
  • Procedere a nomine e designazioni;
  • Adottare misure conformi a trattati internazionali.

Quando il Decreto coinvolge più di un dicastero, questo viene detto Decreto Interministeriale.

I decreti vengono proposti dal Ministro o da un Dipartimento Ministeriale competente, che lo redige; viene quindi controllato e approvato internamente e quindi firmato dal Ministro. La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore può essere immediata o differita ad altra data.

Voci correlate

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