Decreto

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[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo (''potere esecutivo'') e non dal Parlamento (''potere legislativo'') se e quando ricorrono i casi previsti dalla [https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione Costituzione] avente valore di legge. I decreti si distinguono in:
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo (''potere esecutivo'') e non dal Parlamento (''potere legislativo'') se e quando ricorrono i casi previsti dalla [https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione Costituzione] avente valore di legge. I decreti si distinguono in:
*Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
*Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
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*Decreto Ministeriale (DM);
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*Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).
*Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).
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==Descrizione==
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Il Governo, per assolvere al proprio incarico di amministrazione dello Stato, può emanare dei '''Regolamenti governativi''', che sono degli '''atti amministrativi'''. In alcuni casi, tali regolamenti mantengono esclusivamente la loro natura amministrativa, come avviene per i ''regolamenti organizzativi'', che hanno il solo scopo di disciplinare l’organizzazione degli uffici pubblici. <br/>
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In altri casi, i regolamenti sono promulgati ai fini di specificare le modalità di esecuzione di una [[legge]], che ne prevede esplicitamente la redazione (''regolamenti di esecuzione''), o la sua attuazione nel caso di leggi che esprimano esclusivamente concetti di principio (''regolamenti di attuazione'' e ''regolamenti di integrazione''), o infine per normare settori specifici per i quali non esiste ancora una legge (''regolamenti indipendenti''). In tali occasioni, regolamenti di esecuzione, attuazione, integrazione e indipendenti hanno valore di [[normativa|norma giuridica]], ma subordinata agli atti con forza di legge ([[fonti del diritto|fonti primarie]]).<br/>
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Può anche accadere che il Parlamento, attraverso una [[Legge delega]] richieda al Governo di promulgare un ''regolamento delegato'' che, in virtù della legge delega che lo sostiene, ha valore di legge ed è quindi esso stesso una fonte primaria del diritto.
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Infine, i ''regolamenti di attuazione delle direttive europee'' sono redatti per adeguare il corpo normativo alle leggi europee.
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I regolamenti governativo che diventano norma statale vengono detti '''Decreti''', e distinguono in relazione alla figura di Governo che provvede a promulgarli.
==Fonti primarie==
==Fonti primarie==
Sono primari quei decreti posti al livello delle leggi promulgate dal Parlamento. In quanto fonti primarie, devono essere validate dal potere legislativo (Parlamento) e si distinguono proprio in funzione delle modalità di approvazione da parte delle Camere.
Sono primari quei decreti posti al livello delle leggi promulgate dal Parlamento. In quanto fonti primarie, devono essere validate dal potere legislativo (Parlamento) e si distinguono proprio in funzione delle modalità di approvazione da parte delle Camere.
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[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una [[legge delega]], ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in [[legge]] o lasciarlo decadere.
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una [[legge delega]], ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in [[legge]] o lasciarlo decadere.
==Fonti secondarie==
==Fonti secondarie==
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Sono secondari quei decreti posti al livello inferiore rispetto alle leggi, in quanto formalmente atti amministrativi (cioè emanati da un’amministrazione dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni) ma aventi [[normativa|valore normativo]] per il contenuto. Tecnicamente sono quindi dei '''Regolamenti governativi''' perché formulati dal Governo per assolvere al proprio incarico di amministrazione dello Stato; in alcuni casi, come per i ‘’regolamenti organizzativi'', hanno il solo scopo di disciplinare l’organizzazione degli uffici pubblici. In altri casi, sono redatti ai fini di specificare le modalità di esecuzione di una [[legge]], che ne prevede esplicitamente la redazione (''regolamenti di esecuzione''), o la sua attuazione nel caso di leggi che esprimano esclusivamente concetti di principio (''regolamenti di attuazione'' e ''regolamenti di integrazione''), o infine per normare settori specifici per i quali non esiste ancora una legge. Vista la loro natura, regolamenti di esecuzione, attuazione, integrazione e indipendenti hanno valore di [[normativa|norma giuridica]], subordinata agli atti con forza di legge.
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Sono secondari quei decreti posti al livello inferiore rispetto alle leggi, in quanto formalmente atti amministrativi (cioè emanati da un’amministrazione dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni) ma aventi [[normativa|valore normativo]] per il contenuto.
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Nel caso già precedentemente illustrato di ''regolamenti delegati'', il Governo legifera su incarico del Parlamento e l’atto risultante prende il nome di Decreto Legislativo, fonte primaria del diritto.
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Infine, i ‘’regolamenti di attuazione delle direttive europee'' sono redatti per adeguare il corpo normativo alle leggi europee.
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I regolamenti governativo che diventano norma statale vengono detti Decreti, e distinguono in relazione alla figura di Governo che provvede a promulgarli.
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===Decreto Ministeriale===
===Decreto Ministeriale===
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte secondaria]]. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un ''regolamento'', quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte secondaria]]. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un ''regolamento'', quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.

Versione delle 07:37, 10 set 2023

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Indice

Norma giuridica emanata dal Governo (potere esecutivo) e non dal Parlamento (potere legislativo) se e quando ricorrono i casi previsti dalla Costituzione avente valore di legge. I decreti si distinguono in:

  • Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
  • Decreto legge, anche detto Decreto catenaccio (D.L.);
  • Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), che sostituisce il Reggio Decreto (RD);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM);
  • Decreto Ministeriale (DM);
  • Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).

Descrizione

Il Governo, per assolvere al proprio incarico di amministrazione dello Stato, può emanare dei Regolamenti governativi, che sono degli atti amministrativi. In alcuni casi, tali regolamenti mantengono esclusivamente la loro natura amministrativa, come avviene per i regolamenti organizzativi, che hanno il solo scopo di disciplinare l’organizzazione degli uffici pubblici.
In altri casi, i regolamenti sono promulgati ai fini di specificare le modalità di esecuzione di una legge, che ne prevede esplicitamente la redazione (regolamenti di esecuzione), o la sua attuazione nel caso di leggi che esprimano esclusivamente concetti di principio (regolamenti di attuazione e regolamenti di integrazione), o infine per normare settori specifici per i quali non esiste ancora una legge (regolamenti indipendenti). In tali occasioni, regolamenti di esecuzione, attuazione, integrazione e indipendenti hanno valore di norma giuridica, ma subordinata agli atti con forza di legge (fonti primarie).
Può anche accadere che il Parlamento, attraverso una Legge delega richieda al Governo di promulgare un regolamento delegato che, in virtù della legge delega che lo sostiene, ha valore di legge ed è quindi esso stesso una fonte primaria del diritto.
Infine, i regolamenti di attuazione delle direttive europee sono redatti per adeguare il corpo normativo alle leggi europee.

I regolamenti governativo che diventano norma statale vengono detti Decreti, e distinguono in relazione alla figura di Governo che provvede a promulgarli.

Fonti primarie

Sono primari quei decreti posti al livello delle leggi promulgate dal Parlamento. In quanto fonti primarie, devono essere validate dal potere legislativo (Parlamento) e si distinguono proprio in funzione delle modalità di approvazione da parte delle Camere.

Decreto Legislativo

Norma giuridica emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una legge delega nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte primaria.

Decreto Legge

Norma giuridica emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una legge delega, ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in legge o lasciarlo decadere.

Fonti secondarie

Sono secondari quei decreti posti al livello inferiore rispetto alle leggi, in quanto formalmente atti amministrativi (cioè emanati da un’amministrazione dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni) ma aventi valore normativo per il contenuto.

Decreto Ministeriale

Norma giuridica emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte secondaria. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un regolamento, quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.

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