Decreto

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===Decreto Legislativo===
===Decreto Legislativo===
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una [[legge delega]] nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte primaria]].  
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una [[legge delega]] nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte primaria]].  
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===Decreto Legge===
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[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una [[legge delega]], ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in [[legge]] o lasciarlo decadere.
===Decreto Ministeriale===
===Decreto Ministeriale===
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte secondaria]]. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un ''regolamento'', quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.
[[Normativa#Norma giuridica|Norma giuridica]] emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una [[fonti del diritto|fonte secondaria]]. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un ''regolamento'', quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.

Versione delle 16:49, 4 set 2023

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Norma giuridica emanata dal Governo (potere esecutivo) e non dal Parlamento (potere legislativo) se e quando ricorrono i casi previsti dalla Costituzione avente valore di legge. I decreti si distinguono in:

  • Decreto legislativo, anche detto Decreto delegato (D.Lgs.);
  • Decreto legge, anche detto Decreto catenaccio (D.L.);
  • Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), che sostituisce il Reggio Decreto (RD);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM);
  • Decreto Ministeriale (DM);
  • Decreto-regolamento o Regolamento Ministeriale (RM).

Decreto Legislativo

Norma giuridica emanata dal Governo su esplicita delega del Parlamento, che emette una legge delega nella quale sono riportati tempi di emissione, contenuto del decreto e i principî ai quale deve attenersi. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte primaria.

Decreto Legge

Norma giuridica emanata dal Governo per condizioni di urgenza, in assenza di una legge delega, ed avente validità per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore; entro tale lasso temporale il Parlamento può convertire il decreto in legge o lasciarlo decadere.

Decreto Ministeriale

Norma giuridica emanata da un Ministro del Governo in carica nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che concerne regole di carattere generale. Nella gerarchia dell’ordinamento italiano, esso è una fonte secondaria. Nel caso riguardi disposizioni particolari, esso è un regolamento, quindi un atto di natura squisitamente amministrativa.

Voci correlate

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