Utenza

Da TecnoLogica.

Insieme omogeneo di soggetti (fisici o giuridici) detti utenti (considerabile tale secondo uno o più criteri individuati dall'osservatore) che trae beneficio da un bene, a qualsiasi titolo.

Definizioni

Il complesso di tutti gli utenti di un servizio, di un bene[1].

Sinonimi, acronimi, traduzioni

Sinonimi

Classe di utenti.

Descrizione

L'utenza è un gruppo (meglio, una classe) in cui è possibile riscontrare delle condizioni di omogeneità (di tipo demografico, comportamentale, fisico, sociale, economico, giuridico) che usa un bene, e cioè da esso ne trae beneficio.
Può essere necessario, nell'analisi esigenziale-prestazionale, stabilire più criteri di definizione, ottenendo così diverse classi di utenti su cui svolgere lo studio e la definizione dei requisiti.

Economia

Dalla disciplina dell'Estimo si ottengono due classi di utenza, derivanti dai concetti di valore d'uso e di valore d'opzione. Il primo è espressione dell'utilità di un bene, e cioè misura, monetizzandolo, il soddisfacimento di uno o più bisogni[2]; chi trae questo tipo di beneficio dall'impiego diretto del bene (appunto perché lo usa) valuta questa condizione nel valore d'uso reale ed è definibile come utente diretto. Nel secondo caso si annovera chi invece dimostra una disponibilità a pagare per l'esistenza ed il mantenimento di un bene anche se in realtà non lo impiega nel senso comune del termine (come avviene ad esempio per i beni storici o ambientali); questi è definibile come utente indiretto.

Diritto

La legge lega la possibilità di utilizzare un bene al concetto di diritto reale, e cioè al diritto che può esercitarsi su una cosa (dal latino res). Il diritto reale fondamentale è quello della proprietà[3] in quanto il proprietario può disporre, nei limiti della legge, dell'uso di un bene. Se il proprietario si configura nei termini di un'azienda, allora è possibile che la gestione del bene sia separata dalla proprietà, quindi gestore e proprietario possono non essere la medesima persona (fisica o giuridica). L'uso di un bene può non essere esclusivo del proprietario, che può dare a terzi il godimento dello stesso (in parte o per intero) attraverso la concessione del diritto reale di godimento, che si articola in:

  • enfiteusi, dove il dominio utile del bene è trasferito all'enfiteuta o livellario, che però corrisponde un canone al proprietario[4]; l'enfiteusi è in disuso;
  • diritto di superficie, dove il proprietario cede a terzi il diritto di edificare per un tempo determinato o indeterminato[5]; un esempio di diritto di superficie è rappresentato dalle parti comuni del condominio che appartiene in solido ai condomini in ragione dei millesimi posseduti;
  • usufrutto, dove il proprietario cede all'usufruttuario il diritto di usare il bene per un periodo che non può eccedere la vita dell'usufruttuario stesso[6]; quest'ultimo non può trasferire la proprietà né cambiarne la destinazione;
  • diritto reale d'uso dove il proprietario cede all'usuario il godimento del bene, ma quest'ultimo lo potrà fare soltanto per via diretta, e cioè non potrà cederlo o darlo in locazione[7];
  • diritto reale di abitazione, che costituisce una limitazione al diritto reale d'uso perché ha per oggetto una casa ed è godibile solo dal titolare del diritto e dalla sua famiglia[8];
  • servitù o servitù prediale dove su un bene sussiste "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario"[9].

Edilizia

In edilizia non viene mai definita l'utenza, anche se spesso nelle norme ci si riferisce ad una utenza diretta. Intendendo questa come la classe di utenti che impiega direttamente il bene edilizio, allora essa deve essere intesa come un sinonimo di utente diretto.

Note

  1. SABATINI & COLLETTI, Dizionario della Lingua Italiana, Rizzoli-Larousse 2010.
  2. Quello d'uso è differente dal valore di scambio che invece rappresenta la vendibilità di un bene, è cioè uncompromesso tra la volontà di chi vende e di chi acquista.
  3. Art.832 C.c.
  4. Art.957 C.c.
  5. Art.952 C.c..
  6. Art.978 C.c..
  7. Art.1021 C.c..
  8. Art.1022 C.c.
  9. Art.1027 C.c.
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