Fonti del diritto

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Insieme di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico dello Stato.

In Italia, le fonti sono articolate in una gerarchia, in funzione della quale le norme di livello più basso devono essere redatte in conformità con i princìpi contenuti in quelle di livello più alto.

Fonti costituzionali

All’apice della gerarchia delle fonti del diritto si trovano:

1. la Costituzione italiana, che stabilisce tutti i principî ai quali le norme devono attenersi;

2. le Leggi costituzionali, che emendano (modificano) la Costituzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa;

3. gli Statuti speciali delle Regioni a Statuto speciale.

Fonti Primarie

Al secondo livello delle fonti del diritto sono poste tutte le norme emesse dal potere legislativo, che in Italia è attribuito al Parlamento, e sono costituite da:

4. i Trattati internazionali e fonti del diritto dell'Unione Europea;

5. le Leggi ordinarie promulgate dal Parlamento, alle quali appartengono il Codice Civile e il Codice Penale;

6. i decreti con forza di legge, ed in ordine:

6.1. i Decreti Legislativi, che vengono formulati dal Governo su espressa delega del Parlamento (è la delega che dà forza di legge all’atto);

6.2. i Decreti Legge, che vengono formulati dal Governo per motivi di urgenza, ma che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza della loro efficacia;

7. gli Statuti regionali, Leggi regionali e Leggi delle Provincie autonome;

Fonti secondarie

Al terzo livello si collocano gli altri Regolamenti governativi non aventi forza di legge (come avviene invece per i D.Lgs. e i DL) ma che per la loro generalità e astrattezza hanno rilevanza giuridica, e sono:

8. i Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R.); nel passato pre-repubblicano, tali erano i Regi Decreti (R.D.)

9. i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.);

10. i Decreti Ministeriali;

11. le Ordinanze ministeriali;

12. le Ordinanze sindacali.

Fonti terziarie

Il quarto livello è costituito da tutte le attività il cui svolgimento costituisce in sé fonte di diritto, quali:

13. la Giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche;

14. gli usi e consuetudini.


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