Fonti del diritto

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Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:
Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:
#'''Trattati internazionali''' e '''fonti del diritto dell'Unione Europea''';
#'''Trattati internazionali''' e '''fonti del diritto dell'Unione Europea''';
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#'''[[Legge ordinaria|Leggi ordinarie]]''' (L.), i '''Decreti Legislativi''' (D.Lgs.), i '''Decreti Legge''' (D.L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.)ed il '''Codice Penale''' (C.P.);
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#'''[[Legge ordinaria|Leggi ordinarie]]''' (L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.), il '''Codice Penale''' (C.P.) e i '''Regolamenti parlamentari''';
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#'''Statuti regionali''';
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#'''Statuti regionali''', '''Leggi regionali''' e '''Leggi delle Provincie autonome''';
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#'''Leggi regionali''';
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#'''Decreti Legislativi''' (D.Lgs.);
-
#'''Leggi delle Provincie autonome''' di Trento e Bolzano.
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#'''Decreti Legge''' (D.L.).
===Fonti secondarie===
===Fonti secondarie===
Il terzo livello si articola in:
Il terzo livello si articola in:
#Regolamenti governativi;
#Regolamenti governativi;
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#Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
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#'''Decreti Ministeriali''' o Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
#La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.
#La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.
===Fonti terziarie===
===Fonti terziarie===

Versione delle 08:39, 2 set 2023

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Insieme di norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento giuridico dello Stato.

In Italia, le fonti sono articolate in una gerarchia, in funzione della quale le norme di livello più basso devono essere redatte in conformità con i princìpi contenuti in quelle di livello più alto.

Fonti costituzionali

Il primo livello delle fonti del diritto è costituito in ordine:

  1. dalla Costituzione italiana;
  2. dalle Leggi costituzionali
  3. dagli Statuti speciali delle Regioni a Statuto speciale.

Fonti Primarie

Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:

  1. Trattati internazionali e fonti del diritto dell'Unione Europea;
  2. Leggi ordinarie (L.), il Codice Civile (C.C.), il Codice Penale (C.P.) e i Regolamenti parlamentari;
  3. Statuti regionali, Leggi regionali e Leggi delle Provincie autonome;
  4. Decreti Legislativi (D.Lgs.);
  5. Decreti Legge (D.L.).

Fonti secondarie

Il terzo livello si articola in:

  1. Regolamenti governativi;
  2. Decreti Ministeriali o Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
  3. La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.

Fonti terziarie

Il quarto livello è costituito dagli usi e consuetudini.


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