Fonti del diritto

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Il primo livello delle fonti del diritto è costituito in ordine:
Il primo livello delle fonti del diritto è costituito in ordine:
#dalla '''[https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione Costituzione italiana]''';
#dalla '''[https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione Costituzione italiana]''';
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#dalle '''Leggi costituzionali'''
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#dalle '''[[Legge costituzionale|Leggi costituzionali]]'''
#dagli '''Statuti speciali''' delle Regioni a Statuto speciale.
#dagli '''Statuti speciali''' delle Regioni a Statuto speciale.
===Fonti Primarie===
===Fonti Primarie===
Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:
Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:
#'''Trattati internazionali''' e '''fonti del diritto dell'Unione Europea''';
#'''Trattati internazionali''' e '''fonti del diritto dell'Unione Europea''';
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#'''Leggi ordinarie''' (L.), i '''Decreti Legislativi''' (D.Lgs.), i '''Decreti Legge''' (D.L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.)ed il '''Codice Penale''' (C.P.);
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#'''[[Legge ordinaria|Leggi ordinarie]]''' (L.), i '''Decreti Legislativi''' (D.Lgs.), i '''Decreti Legge''' (D.L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.)ed il '''Codice Penale''' (C.P.);
#'''Statuti regionali''';
#'''Statuti regionali''';
#'''Leggi regionali''';
#'''Leggi regionali''';

Versione delle 08:30, 2 set 2023

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Insieme di norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento giuridico dello Stato.

In Italia, le fonti sono articolate in una gerarchia, in funzione della quale le norme di livello più basso devono essere redatte in conformità con i princìpi contenuti in quelle di livello più alto.

Fonti costituzionali

Il primo livello delle fonti del diritto è costituito in ordine:

  1. dalla Costituzione italiana;
  2. dalle Leggi costituzionali
  3. dagli Statuti speciali delle Regioni a Statuto speciale.

Fonti Primarie

Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:

  1. Trattati internazionali e fonti del diritto dell'Unione Europea;
  2. Leggi ordinarie (L.), i Decreti Legislativi (D.Lgs.), i Decreti Legge (D.L.), il Codice Civile (C.C.)ed il Codice Penale (C.P.);
  3. Statuti regionali;
  4. Leggi regionali;
  5. Leggi delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Fonti secondarie

Il terzo livello si articola in:

  1. Regolamenti governativi;
  2. Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
  3. La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.

Fonti terziarie

Il quarto livello è costituito dagli usi e consuetudini.


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