Fonti del diritto

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#'''[[Legge ordinaria|Leggi ordinarie]]''' (L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.), il '''Codice Penale''' (C.P.) e i '''Regolamenti parlamentari''';
#'''[[Legge ordinaria|Leggi ordinarie]]''' (L.), il '''[[Codice civile|Codice Civile]]''' (C.C.), il '''Codice Penale''' (C.P.) e i '''Regolamenti parlamentari''';
#'''Statuti regionali''', '''Leggi regionali''' e '''Leggi delle Provincie autonome''';
#'''Statuti regionali''', '''Leggi regionali''' e '''Leggi delle Provincie autonome''';
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#'''Decreti Legislativi''' (D.Lgs.);
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#'''[[Decreto Legislativo|Decreti Legislativi]]''' (D.Lgs.);
#'''Decreti Legge''' (D.L.).
#'''Decreti Legge''' (D.L.).
===Fonti secondarie===
===Fonti secondarie===
Il terzo livello si articola in:
Il terzo livello si articola in:
#Regolamenti governativi;
#Regolamenti governativi;
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#'''Decreti Ministeriali''' o Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
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#'''[[Decreto ministeriale|Decreti Ministeriali]]''' o Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
#La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.
#La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.
===Fonti terziarie===
===Fonti terziarie===

Versione delle 10:56, 2 set 2023

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Insieme di norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento giuridico dello Stato.

In Italia, le fonti sono articolate in una gerarchia, in funzione della quale le norme di livello più basso devono essere redatte in conformità con i princìpi contenuti in quelle di livello più alto.

Fonti costituzionali

Il primo livello delle fonti del diritto è costituito in ordine:

  1. dalla Costituzione italiana;
  2. dalle Leggi costituzionali
  3. dagli Statuti speciali delle Regioni a Statuto speciale.

Fonti Primarie

Il secondo livello delle fonti del diritto è quindi costituito da:

  1. Trattati internazionali e fonti del diritto dell'Unione Europea;
  2. Leggi ordinarie (L.), il Codice Civile (C.C.), il Codice Penale (C.P.) e i Regolamenti parlamentari;
  3. Statuti regionali, Leggi regionali e Leggi delle Provincie autonome;
  4. Decreti Legislativi (D.Lgs.);
  5. Decreti Legge (D.L.).

Fonti secondarie

Il terzo livello si articola in:

  1. Regolamenti governativi;
  2. Decreti Ministeriali o Regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi;
  3. La giurisprudenza cioè l'applicazione, che nel tempo è stata fatta attraverso i gradi di giudizio nei tribunali, delle norme giuridiche.

Fonti terziarie

Il quarto livello è costituito dagli usi e consuetudini.


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