Processo edilizio

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Indice

Definizioni

Sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento delle esigenze della committenza-utenza di un bene edilizio al loro soddisfacimento attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione e la gestione del bene stesso.
Il processo edilizio si può riferire ad interventi di nuova costruzione o a interventi sul costruito.

  • Il processo edilizio per interventi di nuova costruzione riguarda la realizzazione di beni edilizi non ancora esistenti e consiste nella sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento delle esigenze della committenza-utenza al loro soddisfacimento attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione di un nuovo bene e la sua gestione necessaria per la conservazione della sua qualità.
  • Il processo edilizio per interventi sul costruito riguarda la realizzazione di trasformazione di beni edilizi già esistenti e consiste nella sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento delle esigenze della committenza-utenza al loro soddisfacimento attraverso il rilievo delle prestazioni e dei valori di un bene esistente, la progettazione e la trasformazione (demolizione, costruzione, ricostruzione) per la qualificazione o il recupero del bene stesso e la gestione del bene rinnovato per la conservazione della sua nuova qualità.[1]

Descrizione

Il paragrafo è un contributo originale dell’Autore
Processo Produttivo (PP) il cui prodotto è un edificio o parte di esso.
Analogamente al PP, il Processo Edilizio (PE) si articola in sei fasi, che sono:

  1. la programmazione (a scala territoriale, urbana, edilizia);
  2. la progettazione (edilizia);
  3. la produzione (costruzione);
  4. l’eventuale vendita;
  5. la gestione;
  6. la dismissione.

Rispetto ad un normale prodotto, un edificio è un bene complesso, la cui realizzazione implica la partecipazione di numerosi portatori di interesse che, a vario titolo, si inseriscono nell’intero processo. Tra questi, si possono distinguere:

  • gli aventi diritto ad edificare, cioè il proprietario del terreno su cui insiste (insisterà) l’edificio, o la persona (fisica/giuridica) a cui è stato ceduto il diritto di superficie di quello specifico terreno[2];
  • lo Stato che, attraverso i suoi enti preposti, ha il dovere di controllare ed orientare la trasformazione del territorio, che l’edilizia concorre a compiere;
  • gli eventuali soggetti finanziatori, a cui può ricorrere l’avente diritto, allo scopo di sostenere gli alti costi di costruzione;
  • le imprese specializzate nella costruzione di edifici o di parti di esso;
  • gli utenti finali, ai quali l’edificio è destinato;
  • gli amministratori dell’edificio, che ne devono curare la tutela, la gestione e la manutenzione.

Vista la moltitudine di stakeholders, è estremamente improbabile che il PE sia in ogni sua parte governato dalla stessa persona (fisica/giuridica), come invece può avvenire nella produzione di un altro generico bene.

In particolare, nel processo produttivo si distinguono quattro parti attrici principali:

  • il committente, cioè il soggetto avente il diritto di edificare e che sostiene, direttamente o tramite un finanziamento, il costo dell’opera;
  • il progettista o il gruppo di progettisti che si incarica di svolgere la parte di progettazione;
  • il costruttore, cioè l’impresa o il gruppo di imprese che si incaricano di realizzare l’opera e che si assume il rischio della sua riuscita;
  • il direttore dei lavori, o l’ufficio di direzione dei lavori, che per conto del committente verifica e sovrintende all’esecuzione dei lavori;
  • il collaudatore che in corso d’opera e/o al termine dei lavori verifica che tutti i requisiti di progetto siano soddisfatti.

Lo strumento giuridico che regola la relazione tra committente e costruttore è il contratto d’appalto; in esso il committente viene definito come stazione appaltante mentre il costruttore viene indicato come appaltatore.

Programmazione

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Da parte dello Stato

In Italia lo Stato esercita azioni di controllo e orientamento dell’attività edilizia in particolare, ed in generale di tutte le azioni che tendono a trasformare il territorio nazionale. In particolare, tende a definire le linee di sviluppo in relazione a considerazioni tecniche, economiche e politiche che hanno l’obiettivo di garantire il benessere della popolazione, attuale e futura. Riconoscendo quindi alle costruzioni un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’ambiente antropizzato, lo Stato - tramite i suoi Enti preposti - stabilisce regole alle quali tutte le realizzazioni (edili e non) devono attenersi. Tali regole sono contenute sia nel corpo legislativo che nei cosiddetti Strumenti urbanistici, che applicano tali leggi ad un particolare contesto locale. La branca dell’Architettura che studia la trasformazione dei territori ad opera delle costruzioni è detta Urbanistica.

Gli strumenti urbanistici prendono il nome di piani, e il territorio che regolamentano ricalca i limiti amministrativi esistenti (regione, provincia, comune). Tra questi si annoverano:

a scala regionale

  • il PTR piano territoriale regionale
  • il PPR piano paesistico regionale

a scala provinciale

  • il PTCP piano territoriale di coordinamento provinciale
  • il PTP piano territoriale paesaggistico
  • il PRGI piano regolatore generale intercomunale

a scala comunale

  • il PRGC piano regolatore generale comunale
  • il PUC piano urbanistico comunale
  • il 'RE regolamento edilizio
  • il PP piano particolareggiato
  • il PEEP piano per l’edilizia economica e popolare
  • il PIP piano per gli insediamenti produttivi

Oltre a tali programmazioni, lo Stato provvede a porre limitazioni alle costruzioni allo scopo di preservare l’ambiente naturale, di perseguire il risparmio energetico, di garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Alcuni strumenti elaborati a tal fine sono:

  • la VIA valutazione di impatto ambientale
  • la VAS valutazione ambientale strategica
  • l’APE attestazione di prestazione energetica, anche detta certificazione energetica
  • il CPI certificato di prevenzione incendi
  • il deposito strutturale al Genio Civile
  • il rispetto dei requisiti igienico sanitari

Da parte dell’avente diritto

Il soggetto che detiene il diritto di edificare può essere sia pubblico che privato. Tale soggetto prende il nome di committente, ed è colui su cui ricade l’onere economico dell’intervento edilizio.

In caso di soggetto pubblico, o di privato avente la necessità di dimostrare ad altri la correttezza delle proprie scelte (come ad esempio nel caso di società per azioni), l’attività di programmazione avviene seguendo iter formali e documentati in base ai quali vengono esplicitate le necessità e/o le opportunità ad eseguire l’intervento edilizio, sono stabiliti i tempi di esecuzione ed i limiti di spesa, vengono eventualmente delineati i modi per accantonare le necessarie economie o si individua una modalità di accesso al credito bancario o a finanziamenti di altro genere, si indicano i motivi secondo i quali si ritiene che l’operazione garantisca il successo economico o sia tale da soddisfare uno o più bisogni specifici.

Gli enti pubblici adottano una programmazione triennale (Programma triennale dei lavori pubblici e Programma triennale di acquisizione di beni e servizi. I programmi vengono poi aggiornati annualmente per darvi applicazione concreta (Elenco annuale)

I soggetti pubblici devono programmare l’attività edilizia secondo norma di legge. Tra gli altri obblighi, l’Amministrazione individua tra i propri funzionari un Responsabile Unico di Progetto (RUP) che assume la responsabilità dell’intervento e che deve redigere (o far redigere) il Quadro esigenziale, che raccoglie appunto tutti i bisogni che la costruzione deve soddisfare. Dato che occorrono competenze tecniche specifiche per assolvere tale compito, le Amministrazioni pubbliche sono spesso dotate di Uffici Tecnici in cui lavorano figure professionali in grado di fornire al RUP le necessarie informazioni; in caso contrario, se il caso specifico lo richiede, può essere nominato un professionista (o uno studio associato di professionisti) in qualità di Supporto al RUP.

Nel caso di società private, il legale rappresentante assume le medesime responsabilità del RUP, anche se i soggetti privati non hanno alcun obbligo normativo nell’ambito della programmazione.

Per i lavori pubblici la cui entità economica presunta supera la soglia di rilevanza europea possono essere inseriti nella programmazione triennale solo se viene prima redatto il Documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale solo dopo aver approvato il Documento di indirizzo della progettazione, che in tali casi sono obbligatori.

Progettazione

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La progettazione è l’insieme delle azioni necessarie ad organizzare tutte le fasi dell’intervento edilizio aventi lo scopo di soddisfare gli obiettivi previsti durante la pianificazione, nel rispetto delle norme vigenti, degli strumenti urbanistici, della pratica e della tecnica dell’edilizia.

Tale prestazione viene svolta da personale qualificato avente i requisiti previsti dalla legge; questi professionisti vengono appunto definiti progettisti. In quanto prestazione professionale, la progettazione è un servizio.

A causa della complessità degli interventi edilizi, la progettazione avanza per livelli che, nelle Opere pubbliche, è normato dalla legge. Inoltre, ogni step progettuale può prevedere la collaborazione di più specialisti con il compito di sviluppare soluzioni di dettaglio relative ad un particolare aspetto dell’edificio (o di una sua parte) da realizzarsi.

(Da completare)

Voci correlate

Note

  1. UNI 10838:1999
  2. In quanto bene immobile, un edificio deve necessariamente insistere su un terreno, la cui proprietà può essere pubblica o privata.
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