Parte comune

Da TecnoLogica.

Definizioni

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio [...] i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune[1].

Descrizione

Sono parti comuni di un organismo edilizio composto da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna u.i., né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio[2].
Sono parti comuni[1]:

  • il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
  • i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Voci correlate

Edificio
Organismo edilizio
Pertinenza
Unità immobiliare

Note

  1. 1,0 1,1 Art.1117 del Codice civile.
  2. Allegato I al PRG del Comune di Sasso Marconi.
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