Parte comune
Da TecnoLogica.
Definizioni
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio [...] i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune[1].
Descrizione
Sono parti comuni di un organismo edilizio composto da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna u.i., né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio[2].
Sono parti comuni[1]:
- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Voci correlate
Edificio
Organismo edilizio
Pertinenza
Unità immobiliare
Note
- ↑ 1,0 1,1 Art.1117 del Codice civile.
- ↑ Allegato I al PRG del Comune di Sasso Marconi.
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