Diritto reale

Da TecnoLogica.

Versione delle 17:54, 6 giu 2011, autore: Lucarck (Discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

La legge lega la possibilità di utilizzare un bene al concetto di diritto reale, e cioè al diritto che può esercitarsi su una cosa (dal latino res). Il diritto reale fondamentale è quello della proprietà[1] in quanto il proprietario può disporre, nei limiti della legge, dell'uso di un bene. Se il proprietario si configura nei termini di un'azienda, allora è possibile che la gestione del bene sia separata dalla proprietà, quindi gestore e proprietario possono non essere la medesima persona (fisica o giuridica). L'uso di un bene può non essere esclusivo del proprietario, che può dare a terzi il godimento dello stesso (in parte o per intero) attraverso la concessione del diritto reale di godimento, che si articola in:

  • enfiteusi, dove il dominio utile del bene è trasferito all'enfiteuta o livellario, che però corrisponde un canone al proprietario[2]; l'enfiteusi è in disuso;
  • diritto di superficie, dove il proprietario cede a terzi il diritto di edificare per un tempo determinato o indeterminato[3]; un esempio di diritto di superficie è rappresentato dalle parti comuni del condominio che appartiene in solido ai condomini in ragione dei millesimi posseduti;
  • usufrutto, dove il proprietario cede all'usufruttuario il diritto di usare il bene per un periodo che non può eccedere la vita dell'usufruttuario stesso[4]; quest'ultimo non può trasferire la proprietà né cambiarne la destinazione;
  • diritto reale d'uso dove il proprietario cede all'usuario il godimento del bene, ma quest'ultimo lo potrà fare soltanto per via diretta, e cioè non potrà cederlo o darlo in locazione[5];
  • diritto reale di abitazione, che costituisce una limitazione al diritto reale d'uso perché ha per oggetto una casa ed è godibile solo dal titolare del diritto e dalla sua famiglia[6];
  • servitù o servitù prediale dove su un bene sussiste "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario"[7].

Note

  1. Art.832 C.c.
  2. Art.957 C.c.
  3. Art.952 C.c..
  4. Art.978 C.c..
  5. Art.1021 C.c..
  6. Art.1022 C.c.
  7. Art.1027 C.c.
La consultazione di TecnoLogica è preordinata alla lettura delle avvertenze

Ogni contributore è responsabile dei propri inserimenti.
Il progetto è opera di Luca Buoninconti © 2011-2024.

Strumenti personali