DPR n.138/1998

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Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 604, concernente, fra l’altro, la revisione delle tariffe d’estimo delle unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con
stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare,
nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria;
Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l’articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è
stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, della
qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari e dei relativi
criteri nonché delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;
Visti l’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e l’articolo 9,
comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in
parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle
unità immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con
decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;
Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650;
Visto l’articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
Visto l’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 1993,
come sostituito dall’articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250
del 1995, che prevede l’assunzione del metro quadrato come parametro unitario di
consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;
Visto il decreto 23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993,
concernente l’organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5
febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1
Revisione delle zone censuarie
1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio
provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del
medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche
ambientali e socio-economiche.
2. L’ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora
costituisca porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con
le modalità di cui all’articolo 2.
3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni
provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in
coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.
Art. 2
Articolazione del territorio comunale in microzone
1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di
zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta
omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici,
nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In
ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche
tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua
ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in
particolare per l’incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle
unità immobiliari.
2. I comuni provvedono a delimitare nell’ambito del proprio territorio, le
microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme
tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono
adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del
territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Una copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e
descrittivi, viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.
4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro
il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del
territorio, entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa
determinazione è trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto ediliziourbanistico,
ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti
i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei
suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle
microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al
competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con
le modalità di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 il
comune o l’ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta
giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla
commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti
nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all’allegato A. Entro i
successivi sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva
l’articolazione in microzone.
Capo II
Art. 3
Determinazione dell’unità di consistenza
1. L’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria
indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di
superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti
nell’allegato C al presente regolamento.
2. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono
determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.
Art. 4
Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio
compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono
indicate, con riferimento al quadro generale di cui all’allegato B, tutte le
categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui
ciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si
avvalgono dei dati rilevati dall’osservatorio dei valori immobiliari del
dipartimento del territorio, istituito con decreto 23 dicembre 1992 del Ministro
delle finanze, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme
tecniche di cui all’articolo 2, comma 2, nonché dei risultati delle indagini di
mercato svolte in sede locale.
2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere
oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in
conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed
urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.
3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all’approvazione della
commissione censuaria provinciale competente per territorio.
Art. 5
Revisione delle tariffe d’estimo
1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità
immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla
revisione delle tariffe d’estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai
valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei
regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di
riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.
2. La revisione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a
destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria,
categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui
all’articolo 3, da effettuarsi sulla base:
a. dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di
mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1949, n. 1142;
b. dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività
attraverso l’applicazione di saggi di rendimento ordinariamente
rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e
con l’osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato
nella lettera a).
3. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria
sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i
criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all’epoca censuaria
1996-1997.
Art. 6
Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d’estimo
1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal
completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d’estimo delle unità
immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle
quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima.
2. La determinazione delle tariffe d’estimo, nel caso di dissenso espresso del
comune, è effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale.
3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i
quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d’estimo di
ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle
commissioni censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive
modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresì
alla definizione delle tariffe d’estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano
formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.
Art. 7
Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale
1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro
generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, la
revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni
singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite
eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con
riferimento all’epoca censuaria 1996-1997.
2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali è disciplinato dagli articoli
8, 27, 28, 29, 30 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1949, n. 1142.
Capo III
Art. 8
Revisione dei criteri di classamento
1. Il classamento consiste nell’attribuire alle unità immobiliari a destinazione
ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione
speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e
classificazione di cui all’articolo 4.
2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per
l’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e
delle consuetudini locali.
3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità
immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla
qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità stessa è ubicata,
nonché dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la
comprende. Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei
servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei
caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall’attività umana.
4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure
informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e per l’aggiornamento dinamico dello
stesso, con modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali
che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di mercato.
5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale
e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il
fattore edilizio.
6. Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della
microzona, descritti nell’articolo 2, nonché dello stato e della qualità dei
luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi
destinazione pubblica e sempreché siano permanenti e significativi ai fini del
classamento.
7. Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi
del fabbricato e dell’unità immobiliare:
a. dimensione e tipologia;
b. destinazione funzionale;
c. epoca di costruzione;
d. struttura e dotazione impiantistica;
e. qualità e stato edilizio;
f. pertinenze comuni ed esclusive;
g. livello di piano.
8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura,
concorrono alla identificazione del parametro globale d’apprezzamento del
livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell’unità
immobiliare.
Art. 9
Revisione del classamento
1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio
procedono alla revisione del classamento, sulla base:
a. dell’articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai
sensi dell’articolo 2;
b. dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi
dell’articolo 4;
c. dei criteri e dei fattori indicati nell’articolo 8, utilizzando le
informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del
catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive
delle microzone predisposte dai comuni, nonché le risultanze delle
indagini immobiliari svolte in sede locale.
2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:
a. identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualità
urbane ed ambientali di ciascuna microzona;
b. definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi
pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel
quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla
base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera c);
c. attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria, sulla base della
definizione di cui all’articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con
quelle individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto
conto dei caratteri edilizi e dell’intorno, emergenti dagli atti descrittivi
e censuari dell’attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di
perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal
mercato locale.
3. Nel corso delle operazioni revisionali l’amministrazione comunale viene
sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in
cui risulta articolato il territorio.
4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta
giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia,
anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i
soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni mediante fogli
informativi conformi ai moduli predisposti dall’amministrazione. Le
osservazioni concernono i caratteri descritti nell’articolo 8, commi 6 e 7.
5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del
classamento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, così come convertito dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonché quelle previste dagli articoli 86, 87,
88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142
(8), recante l’approvazione del regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell’istruzione per la
conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 25 ottobre 1989.
6. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’amministrazione di verificare le
caratteristiche delle singole unità immobiliari, oggetto della revisione, con
procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni
intervenute nelle condizioni socio-economiche ed urbanistiche dei perimetri
territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le
relative risultanze censuarie, ai sensi dell’articolo 4, commi 21 e 22, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Capo IV
Art. 10
Composizione delle commissioni censuarie provinciali
omissis
Art. 11
Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale
omissis
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa le commissioni
censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell’attuale
composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi
degli articoli 10 e 11, capo IV. La data di insediamento è fissata, per tutto il
territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 13
Decorrenza
1. La data di decorrenza dell’applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel
1° gennaio 2000. Tutte le altre attività devono essere compiute in termini
compatibili con la suddetta data.
Art. 14
Norme abrogate
1. È abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1949, n. 1142, come sostituito dall’articolo 2, comma 5, della legge
30 dicembre 1989, n. 427.
Art. 15
Norma finale
1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di
organi amministrativi dell’amministrazione statale e degli enti locali cessano
di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell’esercizio
da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in
attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Allegato A
Norme tecniche per la definizione delle microzone
1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale,
appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell’ambito di questo, da
un numero cardinale progressivo.
2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni
particolari, nell’ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed
accentuata discontinuità nelle caratteristiche descritte nell’art. 2, comma 2, del
presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di
competenza può proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio
la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte
sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto
della normativa vigente.
3. Le risultanze dell’articolazione del territorio comunale in microzone, di
norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. all’interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato
massimo e minimo a metro quadrato delle unità immobiliari, assunte a
riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve
risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in
considerazione unità immobiliari aventi caratteri singolari per la
microzona o, comunque, poco significative a livello statistico;
b. lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato
delle unità immobiliari di riferimento site in due microzone contigue
ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%.
In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non
consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli
stessi possono assumere rispettivamente le entità massime di 3, e 20%. Nella
fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al
successivo comma 6.
4. Le unità immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui
al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unità
siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento
unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella
microzona esaminata.
5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla
massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell’ambito del
territorio esaminato.
6. Gli elaborati di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento sono
costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con
riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona
riportanti gli elementi sottoindicati:
a. l’ubicazione territoriale;
b. i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona;
c. le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
d. le caratteristiche insediative ed edilizie;
e. i caratteri economico-sociali (civile, economico, popolare,
ultrapopolare, ecc.);
f. le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi, massimi e
medi delle unità immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonché
di quelle più significative per diffusione.
Allegato B
Quadro generale delle categorie
Unità immobiliari ordinarie
Gruppo R
(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni
complementari)
R/1
- Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
R/2
- Abitazioni in villino e in villa.
R/3
- Abitazioni tipiche dei luoghi.
R/4
- Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di
veicoli.
Gruppo P
(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)
P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.
P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.
P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.
P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.
Gruppo T
(Unità immobiliari a destinazione terziaria)
T/1 - Negozi e locali assimilabili.
T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
T/4 - Pensioni.
T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
T/6 - Stalle, scuderie e simili.
T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.
Unità immobiliari speciali
Gruppo V
(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.
V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/5 - Ospedali.
V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e
parchi zoo.
V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili
nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non
riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.
Gruppo Z
(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)
Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.
Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura.
Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.
Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.
Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.
Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.
Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.
Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.
Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.
Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle
categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero
unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo
Z.
Allegato C
Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T).
Criteri generali
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono
computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in
comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25
cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni,
aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie
catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe,
ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari
alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani
collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene
arrotondata al metro quadrato.
Criteri per i gruppi "R" e "P"
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la
superficie catastale è data dalla somma:
a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio
diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e
simili;
b. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani
principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
• del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla
precedente lettera a);
• del 25 per cento qualora non comunicanti;
c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva
nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
• del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per
la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti
con i vani di cui alla precedente lettera a);
• del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per
la quota eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la
superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per
cento;
d. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare,
computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita
nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite.
Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità
immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con
il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della
superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari
appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono
computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di
categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli
principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo
della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei
vani di cui alla lettera a) del comma 1.
Criteri per il gruppo "T"
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie
catastale è data dalla somma:
a. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica
categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
b. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali
principali computata nella misura:
• del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla
precedente lettera a);
• del 25 per cento se non comunicanti;
c. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura
del 10 per cento;
d. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare
computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità
immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali
accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del
precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

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