DM 18/12/1975/Norme relative alle condizioni di abitabilità

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Norme tecniche

5. Norme relative alle condizioni di abitabilità

5.0. Generalità

5.0.1. Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali; queste condizioni di abitabilità debbono garantire, inoltre, l’espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali.

5.0.2. Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue:
i) condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni, etc.);
ii) condizioni dell’illuminazione e del colore (grado e qualità dell’illuminazione naturale e artificiale; eccesso e difetto di luce, regolabilità, qualità del colore e suoi rapporti con la luce, etc.);
iii) condizioni termoigrometriche e purezza dell’aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall’umidità, dalla condensazione, etc.);
iv) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, etc.);
v) condizioni d’uso dei mezzi elementari o complessi necessari a stabilire i livelli delle esigenze espresse nei punti precedenti (ricerca dei livelli di agibilità, tipo e complessità di manovre per il funzionamento di apparecchi, per l’apertura di finestre o per l’inclusione o l’esclusione di impianti o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso da parte dell’utente, etc.);
vi) condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti (durata dei
materiali o delle parti costituenti la costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzione, etc.).

5.1. Condizioni acustiche

Criteri di valutazione dei requisiti acustici dell’edilizia scolastica

5.1.1. Introduzione
i) Si adottano i criteri generali, i metodi di misura e i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di carattere generale di cui alla circolare 30/04/1966, n. 1769, parte prima del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo alcune prescrizioni riguardanti la particolare destinazione dell’edificio.
ii) Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti.
iii) Le misure in opera devono essere eseguite su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti caratteristiche diverse.
Le determinazioni di isolamento acustico dovranno essere eseguite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale o particolare destinazione, anche a titolo saltuario (come ad esempio aule speciali, officine, laboratori, etc.).
Le determinazioni devono essere eseguite in aule complete di rivestimento assorbente, col normale arredamento scolastico: non oltre due persone debbono essere presenti nelle aule durante l’esecuzione delle misure.
iv) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per scuole o aule d’insegnamento generale.
Per scuole o aule di determinato tipo e ubicazione o destinate a insegnamento particolare (sale di musica, etc.) possono essere richiesti valori più elevati dell’isolamento acustico.
v) Possono essere richiesti particolari requisiti per ambienti in rapporto alla loro specifica funzione come ad esempio: auditori, sale di musica, sale di spettacolo.
vi) Il tempo di riverberazione nelle aule arredate non deve superare i limiti prescritti dalle presenti norme. Il controllo può anche essere effettuato mediante la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e delle superfici dei materiali adoperati per il trattamento. I valori dei coefficienti di assorbimento dei materiali impiegati devono risultare da certificati rilasciati da laboratori qualificati, nei quali le misure siano state effettuate secondo le norme.

5.1.2. Verifiche e misure.
i) L’isolamento acustico e i requisiti acustici dovranno essere verificati per quanto concerne:
- il potere fonoisolante di strutture verticali, orizzontali, divisorie, ed esterne, di infissi verso l’esterno, di griglie e prese d’aria installate verso l’esterno;
- l’isolamento acustico contro i rumori trasmessi per via aerea tra spazi adiacenti e sovrapposti ad uso didattico e nei locali comuni (isolamento ambiente);
- il livello di rumore di calpestio normalizzato di solaio;
- il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti;
- la rumorosità dei servizi e degli impianti fissi;
- il coefficiente di assorbimento dei materiali isolanti acustici.
Le misure, le determinazioni sperimentali, la presentazione e la valutazione dei dati, seguiranno [1] per quanto possibile, le raccomandazioni ISO/R 140-1960 per le misure in laboratorio e in opera della trasmissione di rumori per via aerea e di rumori di calpestio ed ISO/R 354-63 per le misure del coefficiente di assorbimento in camera riverberante; i valori delle frequenze nominali da utilizzare saranno quelli normalizzati di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.
ii) I dati di laboratorio dovranno essere richiesti, rilevati e presentati secondo le norme generali. Le grandezze da sottoporre a misure di laboratorio saranno:
- il potere fonoisolante (R) di strutture divisorie interne, di infissi verso l’esterno, di griglie, prese d’aria e pareti esterne opache [2];
- il coefficiente di assorbimento acustico dei materiali isolanti acustici.
iii) I requisiti di accettabilità da determinare con misure di laboratorio saranno i seguenti (con indice di valutazione I riferito al valore dell’ordinato a 500 Hz):
- potere fonoisolante di strutture divisorie interne verticali ed, eventualmente, orizzontali (come specificate nel seguente punto v) I = 40 dB;
- potere fonoisolante di infissi verso l’esterno I = 25 dB;
- potere fonoisolante di griglie e prese d’aria installate verso l’esterno I = 20 dB;
- potere fonoisolante di chiusure esterne opache: superiore di 10 dB a quello degli infissi esterni[1];
- livello di rumore di calpestio normalizzato di solai (come specificato nel punto v) I = 68 dB.
Il coefficiente di assorbimento deve essere misurato in camera riverberante e suono diffuso alle frequenze di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.
iv) Il collaudo in opera deve essere richiesto eseguito e presentato secondo le norme generali contenute nella circolare 30/04/1966, n. 1769, parte I, del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici. Le misure devono essere eseguite nelle condizioni prescritte dai paragrafi i) e ii) delle presenti norme.
Le grandezze da sottoporre a misura in opera sono:
- l’isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti (isolamento acustico tra pareti divisorie e di solaio);
- il livello di rumore di calpestio fra due spazi sovrapposti con la macchina normalizzata generatrice di calpestio;
- la rumorosità provocata da servizi ed impianti fissi;
- il tempo di riverberazione.
Per quanto concerne gli impianti dovranno essere eseguite misure su:
- impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento centralizzato;
- scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetterie.
La determinazione della rumorosità dovrà essere eseguita nelle aule indipendentemente dalla posizione dell’elemento disturbante.
v) Requisiti di accettabilità da determinare con misure in opera (con indice di valutazione I riferito al valore dell’ordinata a 500 Hz):
- isolamento acustico fra due ambienti adiacenti (come specificato nel punto vi) I = 40 dB;
- isolamento acustico fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto vi) I = 42 dB;
- livello di rumore di calpestio fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto vi) I = 68 dB.
vi) Requisiti di accettabilità
I risultati delle misure (in opera e in laboratorio) saranno riportati sotto forma di grafico su appositi moduli sui quali dovranno figurare anche le indicazioni grafiche (in scala e descrittive) degli elementi cui la prova si riferisce (piante, masse degli elementi per unità di superficie, sezioni, ubicazione dei punti di misura e descrizione delle strutture esaminate).
Per le misure di calpestio sarà specificata la natura del pavimento del locale di misura, mentre per la rumorosità dei servizi, indicati in dB (A), nel certificato saranno indicati i punti di misura, le cause della rumorosità misurata e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi, durante la misura.
Sarà inoltre data indicazione del livello del rumore di fondo, secondo la circolare 30/04/1966, n. 1769, del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.
I risultati ottenuti con i procedimenti esposti verranno, per la ricerca dell’indice di valutazione richiesto, posti a confronto con le allegate curve normalizzate, ciascuna riferibile ad una specifica misura (figg. 1, 2, 3).
In relazione a tali metodi di prova si stabilisce quindi che:
- il potere fonoisolante delle pareti divisorie (R) e l’isolamento acustico (D) per via aerea soddisfino alla curva di riferimento stabilita quando i punti sperimentali siano al disopra della curva limite (vedi figg. 1 e 2) relativa: al valore dell’indice I fissato nei punti ii), iii) e v) con la seguente tolleranza: la somma delle differenze di livello tra la curva di riferimento ed i punti del diagramma sperimentale, che stanno al disotto di essa, non deve superare i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare 5 dB);
- qualora le divisioni tra ambienti vengano realizzate con elementi movibili o scorrevoli, in osservanza ai criteri di flessibilità di cui alle presenti norme, non è necessaria la effettuazione delle misure di isolamento acustico fra i detti ambienti;
- il livello di rumore di calpestio soddisfi alle curve di riferimento stabilite quando i punti sperimentali siano al disotto delle curve limite (vedi fig. 3) relative al valore indice I fissato nei punti iii) e v) con la seguente tolleranza: la somma delle differenze di livello tra la curva riferimento ed i punti del diagramma sperimentale che stanno al disopra di essa non superi i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare i 7 dB);
- la rumorosità dei servizi, determinata dal massimo livello (A) misurato, non dovrà superare i seguenti limiti:

  • servizi a funzionamento discontinuo A = 50 dB (A)
  • servizi a funzionamento continuo A = 40 dB (A)

I valori ottimali dei tempi di riverberazione vanno determinati in funzione del volume dell’ambiente e riferiti alle frequenze 250, 500, 1000, 2000 Hz secondo i diagrammi delle figure 4 e 5.
Il tempo di riverberazione può essere misurato in opera.

Fig1DM1975.gif
Figura 1
Fig2DM1975.gif
Figura 2
Fig3DM1975.gif
Figura 3
Fig4DM1975.gif
Figura 4 - Dipendenza della frequenza del tempo ottimo di riverberazione
Fig5DM1975.gif
Figura 5 - Valori ottimi del tempo di riverberazione

5.2. Condizioni dell'illuminazione e del colore

5.2.1. Introduzione
L’illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo del conforto visivo; pertanto deve avere i seguenti requisiti:
i) livello d’illuminazione adeguato;
ii) equilibrio delle luminanze;
iii) protezione dai fenomeni di abbagliamento;
iv) prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale.

5.2.2. Livello di illuminamento ed equilibrio di luminanze.
I valori minimi dei livelli di illuminamento naturale ed artificiale
sono esposti nella seguente tabella:

Illuminamento sul piano di lavoro lux
Sul piano dei tavoli negli spazi per il disegno, il cucito, il ricamo, ecc 300
Sulle lavagne e sui cartelloni 300
Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, laboratori, negli uffici 200
Negli spazi per riunioni, per ginnastica, etc., misurati su un piano ideale posto a m 0,60 dal pavimento 100
Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi, etc. , misurati su un piano ideale posto a m 1,00 dal pavimento 100

5.2.3. Allo scopo di garantire che le condizioni di illuminamento indicate nella Tabella 5.2.2. siano assicurate in qualsiasi condizione di cielo e in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, dovrà essere realizzato uno stretto rapporto mediante integrazione dell’illuminazione naturale con quella artificiale.
5.2.4. Particolare cura dovrà essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi.

5.2.5. Fattore medio di luce diurna
Allo scopo di assicurare l’economica realizzazione dei livelli di illuminamento prescritti al precedente punto 5.2.2. e contemporaneamente le esigenze derivanti dalla protezione dall’irraggiamento solare, è opportuno che il fattore medio di luce, definito come il rapporto tra l’illuminamento medio dell’ambiente chiuso e l’illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, su una superficie orizzontale esposta all’aperto in modo da ricevere luce dall’intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole, risulti uguale ai seguenti valori:

Fattore medio di luce diurna μ m
Ambienti ad uso didattico (aule per lezione, studio, lettura, laboratori,disegno, etc.) 0.03
Palestre, refettori 0.02
Uffici, spazi per la distribuzione, scale, servizi igienici 0.01

5.2.6. Allo scopo di consentire, durante il giorno, proiezioni di films, filmine, etc., i locali ad uso didattico dovranno essere muniti di dispositivi per attenuare il livello di illuminazione naturale; alcuni locali dovranno essere predisposti per un completo oscuramento.

5.2.7. Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale i minimi valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni apparecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti, che dovranno essere compresi, come parte integrante, nell’impianto elettrico.

5.3. Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria

5.3.1. I fatti o i fenomeni presi in considerazione che influiscono sull’abitabilità e confortabilità dell’ambiente, devono rispondere ai requisiti che riguardano:
i) l’equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termoigrometrico;
ii) la conservazione della purezza chimica e microbiologica dell’aria.

5.3.2. Nel periodo invernale i requisiti di abitabilità, per un ambiente realizzato con pareti perimetrali che soddisfano ai requisiti riportati nelle presenti norme, si ottengono soltanto se l’ambiente stesso è provvisto di impianto di riscaldamento.

5.3.3. Grandezze considerate, termini, simboli, definizioni, unità di misura
I termini, i simboli, le definizioni, le unità di misura delle grandezze anzidette e delle altre comunque richiamate nelle presenti norme sono riassunti nella seguente tabella:

TermineSimboloUnità di misuraDefinizione
Trasmittanza H Cal/m2h °C Quantità di calore che, nella unità di tempo espressa in ore, passa dall’aria di un ambiente a quella dell’ambiente attiguo attraverso un elemento di parete di area pari a 1 metro quadro quando le temperature medie delle due masse di aria differiscono di un grado centigrado.
Massa media M kg/m2 Massa media per unità di superficie frontale della chiusura opaca.
Coefficiente di ricambio = h-1 Rapporto tra il volume di aria introdotto ogni ora nell'ambiente e il volume dell’ambiente stesso.

5.3.4. Controlli e misure di laboratorio
Controlli e misure di laboratorio su campioni di pareti fuori opera possono essere richiesti dal committente.
Tali controlli e misure, da eseguirsi presso laboratori universitari o qualificati che rilasceranno appositi certificati di prova, dovranno consistere nelle operazioni di seguito specificate:
i) Controllo di conformità
Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la chiusura presentata alla prova corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto. Nel caso di componenti prefabbricati, il controllo deve riguardare sia il singolo pannello sia gli elementi di giunzione tra pannelli.
ii) Controlli del rapporto massa-superficie frontale della parete
La misura, da effettuarsi con la precisione del 5%, deve essere eseguita in modo da fornire elementi sufficienti per risalire, per via di calcolo, alla massa media della parete definita al precedente punto 5.3.3.
iii) Misura della trasmittanza
Dovrà essere eseguita su campioni di dimensioni sufficientemente grandi, comprendenti almeno un giunto, in modo che la misura su essi effettuata fornisca il valore medio della trasmittanza dell’intera parete nelle condizioni quanto più possibile prossime a quelle di impiego.
iv) Controllo delle proprietà termoigrometriche
Deve essere eseguito in modo da accertare che nelle condizioni di temperatura previste per l’impiego della chiusura opaca, in nessun punto della faccia interna di questa possano aversi fenomeni di condensazione, almeno fino a quando il valore dell’umidità relativo nell’ambiente interno non superi il limite del 70%.
v) Controllo della tenuta pneumatica
Deve essere eseguito in modo da accertare che in un ambiente normalizzato, la parete, normalizzata, da sottoporre a prova limitatamente alla porzione opaca con esclusione di infissi ma comprendente gli eventuali giunti tra elementi opachi contigui, assicuri una tenuta tale che sia possibile mantenere una pressione statica di 50 millimetri di colonna di acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10m3/h per ciascun metro quadro di superficie
frontale della parete considerata.
vi) Controllo della tenuta alla pioggia
Per il controllo della tenuta e impermeabilità alla pioggia è da osservare quanto prescritto dal punto 5.3.15.

5.3.5. Controlli e misure di cantiere.
I controlli e le misure considerati nelle presenti norme potranno essere eseguiti sia in corso di opera sia in sede di collaudo.
Essi consisteranno, comunque, almeno, nelle operazioni di cui ai punti seguenti:
i) Controllo di conformità
Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la parete in corso di costruzione in opera, o costruita a piè d’opera, o consegnata a piè d’opera, corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto e riportato dall’eventuale certificato delle prove di laboratorio.
ii) Controllo della corretta posa in opera
E un controllo qualitativo, diretto ad accertare che non sono presenti difetti di esecuzione o di montaggio, tali da compromettere le caratteristiche funzionali precisate dai disegni e dalle specificazioni di progetto, confermate dai certificati di eventuali prove di laboratorio. Nel caso di costruzioni realizzate con elementi prefabbricati di grandi dimensioni, come indice qualitativo di corretta posa in opera potrà essere assunta la condizione di verticalità della chiusura completa, generalmente verificata ai fini del collaudo statico.
iii) Verifica dell’assenza di manifestazioni conseguenti a fenomeni di condensazione sulla faccia interna della chiusura
Non essendo possibile effettuare rilevamenti strumentali, dovranno eseguirsi dopo che sia trascorso almeno un intero ciclo stagionale dalla ultimazione e dalla consegna dell’edificio e, comunque, entro e non oltre i termini stabiliti per il collaudo dell’impianto di riscaldamento, verifiche tendenti ad accertare l’assenza delle tipiche manifestazioni (macchie, degradazioni d’intonaco e di materiali di finitura, etc.) conseguenti a fenomeni di condensazione.
iv) Prove di tenuta all’aria
Eventuali prove di tenuta all’aria potranno essere effettuate adottando prove e controlli in cantiere come specificato nel punto 5.3.14.

5.3.6. Equilibrio e conservazione dei fattori fisici
L’equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termico è in rapporto:
i) con la caratteristica termica delle pareti perimetrali (fenomeni di trasmissione di calore e fenomeni connessi e scambi per irraggiamento);
ii) con la temperatura e l’umidità dell’aria;
iii) con i fenomeni di condensazione sulla faccia interna delle chiusure opache;
iv) con la permeabilità all’aria.

5.3.7. Trasmittanza delle chiusure opache.
Ai fini del contenimento del flusso termico attraverso le chiusure, nonché del contenimento delle variazioni della temperatura interna nel tempo, i massimi valori della trasmittanza H, misurata come specificato al punto 5.3.3, dovranno risultare non superiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle in relazione alle masse medie per unità di superficie delle chiusure stesse.
1) Chiusure verticali esterne opache

M (kg/m2) 20 50 100 200 e oltre
H (Cal/m2h °C) 0.43 0.61 0.81 1,09

2) Chiusure orizzontali (o inclinate) di copertura e orizzontali di calpestio sovrastanti ambienti aperti

M (kg/m2) 100 200 300 e oltre
H (Ca1/m2h °C) 0,6 0,81 1

Per le palestre ed officine realizzate come corpo di edificio isolato

M (kg/m2) 20 50 100 200 300 e oltre
H (Cal/m2h °C) 0,3 0,43 0,6 0,81 1

Si precisa che il valore di riferimento della somma delle due resistenze termiche liminari va assunto pari a 0,2 m2h °C/Cal.


5.3.8. Trasmittanza delle chiusure orizzontali e verticali trasparenti.
La trasmittanza H media (telaio + vetro) delle chiusure trasparenti orizzontali o verticali non dovrà risultare superiore ai seguenti valori:
1) Costruzioni da realizzarsi nei territori della fascia costiera della penisola e nelle isole H ≤ 5,5 Cal/m2h °C
2) Costruzioni da realizzarsi nell’Italia del Nord e al di sopra dei 500 metri H ≤ 3,5 Cal/m2h °C
N.B. - Non essendo ancora definite le zone climatiche in Italia, si è fatto ricorso a tale sommaria classificazione di carattere indicativo.

5.3.9. Trasmittanza delle chiusure verticali opache con elevata percentuale di vetratura
Per le chiusure verticali eminentemente vetrate potrà ammettersi, in deroga alla norma di cui al precedente punto 5.3.7, 1), che la porzione opaca della parete stessa corrispondente a davanzale e ciclino sia caratterizzata da un valore della trasmittanza h ≤ 1 Cal/m2h °C indipendentemente dalla massa media di essa, tutte le volte che, per esigenze di illuminazione diurna, sia necessario prevedere superfici di finestre di area uguale o maggiore del 50% dell’area della parete che delimita l’ambiente stesso dall’esterno.
Il valore della trasmittanza H ≤ 1 Cal/m2h °C potrà inoltre essere tollerato, sempre indipendentemente dalla massa media, per le porzioni di speciali elementi prefabbricati che, in un elemento unico, comprendono la finestra, il sottodavanzale, il ciclino, la schermatura (infissi monoblocco).
Per tutte le restanti pareti opache vale la norma del punto 5.3.7.

5.3.10. Protezione delle chiusure verticali o orizzontali trasparenti
Tutte le superfici trasparenti dovranno essere dotate di schermature esterne ventilate, mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all’irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura.

5.3.11. Temperatura ed umidità relativa dell’aria degli ambienti
La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all’esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne:
− Temperatura 20 °C ± 2 °C, salvo non sia diversamente prescritto per locali ad uso speciale.
È consigliabile che vengano assicurati adatti valori della umidità relativa negli ambienti interni adibiti ad attività didattiche e collettive nel periodo invernale, mediante un trattamento di umidificazione dell’aria esterna effettuato dall’impianto di ventilazione idoneo a realizzare un’umidità relativa dell’aria ambiente del 45-55% e a mantenere negli ambienti T = 20 °C.

5.3.12. Purezza dell’aria
Dovrà essere assicurata l’introduzione delle seguenti portate d’aria esterna, mediante opportuni sistemi:
i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.
Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.
Per scuole secondarie di secondo grado coefficiente di ricambio 5.
ii) Altri ambienti di passaggio, uffici. Coefficiente di ricambio 1 ,5.
iii) Servizi igienici, palestre, refettori. Coefficiente di ricambio 2,5.

5.3.13. Trattamento dell’aria esterna
Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell’aria esterna.

5.3.14. Prescrizioni relative alla tenuta d’aria
La chiusura esterna considerata nel suo insieme (comprendente, cioè, tutti gli elementi che la compongono quali infissi, giunti, etc.) deve assicurare nel locale, delimitato da chiusure considerate stagne e dalla chiusura in esame, una tenuta tale che sia possibile realizzare nell’ambiente anzi detto una pressione statica di 10 mm di colonna d’acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m3/h per ciascun metro quadro di superficie frontale della chiusura considerata.

5.3.15. Prescrizioni relative alla tenuta all’acqua.
Le chiusure esterne verticali ed orizzontali, considerate nel loro complesso e particolarmente nei giunti e negli infissi, debbono essere realizzate in modo da assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di pioggia. Il controllo in laboratorio della tenuta alla pioggia, dovrà accertare che l’acqua di pioggia che scorre su una porzione di chiusura esterna verticale opaca comprendente eventuali giunti, ma con esclusione di infissi, non possa attraversare la parete, anche quando sulla faccia bagnata si esercita una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua. Per quanto riguarda la impermeabilità all’acqua la chiusura sottoposta per un periodo di tempo di 3 ore alla prova sopradescritta, non dovrà presentare un aumento di peso superiore al 5% di quello determinato prima della prova.

5.3.16. Prescrizioni termoigrometriche.
Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a realizzare e mantenere la temperatura interna di 20 °C, nelle condizioni invernali, in nessun punto della superficie interna delle chiusure esterne opache delimitanti ogni ambiente la temperatura superficiale deve risultare inferiore alla temperatura di 14 °C in corrispondenza della temperatura esterna di progetto.

5.3.17. Prescrizioni relative alla condensazione.
I materiali porosi, isolanti termici, devono essere opportunamente protetti dai fenomeni di condensazione con idonee barriere antivapore.

5.4. Condizioni di sicurezza

5.4.1. Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente:
i) la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, etc.);
ii) la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione;
iii) la difesa dagli agenti atmosferici;
iv) la difesa dai fulmini;
v) la difesa dagli incendi;
vi) la difesa microbiologica.
5.4.2. Per quanto concerne la stabilità dovrà essere osservato quanto segue: nella redazione del progetto e dei calcoli di dimensionamento delle strutture, eseguita secondo i principi della scienza delle costruzioni, e nella esecuzione dei lavori ci si dovrà attenere rigorosamente a tutte le norme generali e locali vigenti.
i) I solai, qualunque sia il tipo adottato, dovranno avere un grado di rigidezza tale da evitare inconvenienti di qualsiasi genere (deformazioni delle strutture, distacchi da altri elementi della costruzione, fessurazione dei pavimenti, etc.).
I sovraccarichi accidentali da adottare sui solai e coperture sono i seguenti:
- per coperture impraticabili, 150 kg/m2
- per laboratori con attrezzatura leggera, 500 kg/m2
- per laboratori con attrezzatura pesante, 1000 kg/m2
- per palestre, 500 kg/m2
- per scale e terrazze praticabili, 400 kg/m2
- per tutti gli altri locali, 350 kg/m2
ii) Particolare cura dovrà porsi nei calcoli ove i solai sono destinati a ricevere macchinari e quindi con la presenza di carichi concentrati.
iii) Particolare cura dovrà porsi nei calcoli delle azioni derivanti da vento e neve, tenendo conto delle condizioni locali di clima e di disposizione, con l’osservanza della norma CNR-UNI 10012-67.
iv) Per la resistenza all’urto di corpo molle di grandi dimensioni (urti accidentali) le pareti, soggette alle opportune prove, dovranno fornire una resistenza alle sollecitazioni indotte, secondo le modalità di prova, non inferiore a 25 kgm, sotto tale sollecitazione d’urto, esse non dovranno presentare lesione alcuna o danneggiamenti tali da pregiudicare le caratteristiche di sicurezza, di tenuta, di complanarità o di estetica; le modalità di prova verranno effettuate secondo le norme ICITE.

5.4.3. Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti o indiretti alle persone che li usano. Dovranno essere osservate tutte le norme in proposito vigenti ed in particolare:
i) le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1955, n. 547, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le successive regolamentazioni;
ii) le prescrizioni dell’Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);
iii) nella progettazione dell’impianto di riscaldamento e della relativa centrale termica dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui alla legge 13/07/1966, n. 615, riguardanti i provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e dovranno essere osservate le norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell’interno - Direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile.

5.4.4. Per quanto riguarda la difesa dagli agenti atmosferici delle pareti perimetrali verticali ed orizzontali; dovrà essere osservato quanto prescritto nel punto 5.3.15.

5.4.5. Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti.

5.4.6. Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.

5.4.7. Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine, palestre, etc., dovranno essere opportunamente protette dai pericoli derivanti da urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, etc.

5.4.8. Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative ad ambienti ove si svolgono attività di movimento saranno da evitarsi le cause di possibili infortuni degli alunni.

5.4.9. Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi verso l’esterno.

5.5. Condizioni d'uso

Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con manovre semplici per il funzionamento di apparecchi, per la apertura o chiusura di finestre, per l’inclusione o l’esclusione di impianti e di sistemi di ventilazione, etc. All’atto della consegna dell’edificio l’ente che ha provveduto alla costruzione dovrà fornire alla scuola una particolareggiata descrizione sulla gestione degli impianti, sui livelli di agibilità, sul tipo e complessità delle manovre e sull’uso dei mezzi elementari o complessi, necessari a consentire:
a) il raggiungi mento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle presenti norme;
b) il funzionamento di quelle parti tecniche, o tecnologiche, destinate ad assicurare un perfetto svolgimento delle operazioni didattiche; dovranno essere consegnati in duplice copia i disegni e gli schemi della effettiva realizzazione di tutti gli impianti tecnologici: riscaldamento, idraulico, elettrico, etc.

5.6.

È da raccomandarsi che il dimensionamento degli edifici e le relative aree da occupare siano determinati in base ai criteri di percorrenza già contenuti nelle norme sopraspecificate ed in base alla percentuale di popolazione nelle varie età scolastiche ubicate nelle zone da servire, percentuale che sarà dedotta dai più aggiornati dati statistici delle classi di età della popolazione in mancanza di studi maggiormente approfonditi.

5.7. Norme finali e transitorie

Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non ancora si è provveduto alla progettazione delle relative opere.
Le norme stesse hanno carattere transitorio e sono fondamentalmente valide per tutti gli interventi relativi al primo piano triennale di cui all’art. 1 della legge 05/08/1975, n. 412, in pendenza dell’emanazione delle nuove norme tecniche previste dall’art. 9 della legge stessa.

Voci correlate

Note

  1. 1,0 1,1 Parola “seguiranno” così rettificata dal D.M. 13/09/1997 (G.U. n. 338 del 13/12/1977).
  2. Così aggiunta dal D.M. 13/09/1997 (G.U. n. 338 del 13/12/1977).
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