DM 18/12/1975

Da TecnoLogica.

Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica[1]
Il testo del presente Decreto è modificato ed integrato ai sensi del D.M. 13/09/1977 (G.U. n. 338 del 13/12/1977) e del D.M. 13/12/1977

Art.1

Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da . osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21/03/1970, citato nelle premesse.

Norme tecniche

1. Criteri generali

1.0. Introduzione

1.01 In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cioè:

i) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;
ii) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente;
iii) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della quantità delle scuole;
iv) del livello delle attrezzature culturali;
v) della quantità e dello stato degli edifici esistenti;
vi) dei piani finanziari per attuare il programma, ai vari livelli;
vii) dei tempi di attuazione;
viii) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti.

Qualora le previsioni del piano urbanistico generale debbano essere attuate mediante la successiva precisazione della delimitazione dell’area, i suddetti criteri dovranno essere verificati in sede di formazione dei piani di esecuzione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, etc.). Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovrà procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica dovrà essere effettuata per i programmi di fabbricazione. Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani urbanistici l’ubicazione degli edifici sarà determinata tenendo conto delle presenti norme.

1.0.2. Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e dimensione, un massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un «continuum» educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come entità autonoma.
Pertanto, gli edifici scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio, con essi integrabili sia spazialmente che nell’uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, etc. Per quanto concerne l’interrelazione tra più scuole di uno stesso ambito territoriale, si deve favorire lo stretto coordinamento tra i servizi, le attività scolastiche e parascolastiche delle singole scuole.

1.1 Localizzazione della scuola

1.1.1. Le destinazioni di zona e le localizzazioni relative all’edilizia scolastica debbono discendere da uno studio morfologico preliminare dell’ambiente (preesistenze urbane, storiche, naturali, risanamento e completamento di centri urbani, nuove progettazioni urbane, etc.), che valuti le conseguenze determinate dalla scuola nel contesto in cui viene inserita.
Nello stesso studio dovrà essere precisato in quali modi la scuola favorisce lo scambio di relazioni sociali, assumendo, insieme con le altre componenti della struttura urbana, il carattere di strumento correttivo o incentivo della pianificazione urbanistica.
Si dovrà, inoltre, tener conto:

i) del tipo di scuola, dell’età e del numero degli alunni destinati a frequentarla;
ii) del tempo massimo e del modo di percorrenza (a piedi, con veicoli, motoveicoli, autoveicoli pubblici o privati, servizi di trasporto scolastico, etc.) tra la residenza degli alunni e la scuola e viceversa;
iii) delle condizioni ambientali.

1.1.2. Per quanto riguarda i tempi e modi di percorrenza in relazione al tipo di scuola e all’età degli alunni, va considerato quanto segue:

i) la scuola materna è strettamente collegata alla morfologia residenziale e gli alunni non sono autonomi nella percorrenza dalla residenza alla scuola e viceversa;
ii) la scuola elementare si riferisce ad un ambito residenziale, che, nella normalità dei casi, consente di raggiungerla a piedi; per gli insediamenti sparsi, ove non sussistano condizioni di eccezionalità (mancanza di strade adeguate, insufficienza di mezzi di trasporto, condizioni climatiche stagionali avverse per lunghi periodi di tempo, etc.) gli alunni, per raggiungere la scuola, possono usufruire di mezzi di trasporto scolastico o di mezzi pubblici o privati;
iii) la scuola secondaria di primo grado (media), sia che si riferisca allo stesso ambito residenziale della scuola elementare o, come talora avviene, a zona più vasta, è frequentata da alunni più autonomi nel percorrere la distanza residenza-scuola, e maggiormente adatti ad usufruire di mezzi di trasporto;
iv) la scuola secondaria di secondo grado può essere raggiunta con mezzi di trasporto scolastici o autonomi, pubblici o privati, e, appartenendo ad un ambito territoriale, deve essere localizzata in modo da permettere agli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali, la più ampia scelta tra i vari tipi che la differenziano; a tale scopo possono essere riunite in un unico centro scolastico scuole di diverso tipo, con servizi ed attrezzature comuni, e, nei casi espressamente previsti, con annessa residenza per allievi e professori.
Quando la scuola è raggiungibile a piedi, il percorso casa-scuola deve essere agevole ed effettuabile nelle condizioni di massima sicurezza e, possibilmente senza attraversamenti di linee di traffico (stradale, ferroviario, tranviario, etc.); quando gli alunni provengono da un più vasto ambito territoriale, l’ubicazione deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio servito: si deve, pertanto, tener conto della vicinanza e della agevole raggiungibilità di nodi di traffico (stazioni ferroviarie, di metropolitana, di autobus, svincoli autostradali, etc.) e di linee di comunicazione.

1.1.3. Le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in relazione ai modi di percorrenza ed ai tipi di scuola, sono prescritti nella Tabella 1.
Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilità di deroga purché l’ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo.

1.1.4. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola dovrà essere ubicata:
i) in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo soleggiamento o che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo;
ii) lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio o danno alle attività della scuola stessa;
iii) in località non esposta aventi fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possano provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

1.2 Dimensioni della scuola

1.2.1. Premesso che la scuola deve disporre di un minimo di servizi e di attrezzature affinché il processo educativo sia efficiente, la dimensione ottimale di un edificio scolastico è in funzione:
i) di quanto detto nel punto 1.0;
ii) della necessità di assicurare che i raggruppamenti di alunni in relazione all’età, al grado e al tipo di scuola frequentata risultino socialmente educativi;
iii) dei programmi che, per ogni tipo di scuola, determinano la quantità e la qualità dei servizi e delle attrezzature necessarie;
iv) del grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature, che deve tendere ad essere massimo, compatibilmente con le esigenze di una razionale organizzazione dei movimenti degli alunni;
v) della possibilità di disporre di locali utilizzabili anche per le funzioni degli organi previsti dai decreti delegati, per l’educazione permanente, per la sperimentazione didattica;
vi) all’opportunità, nella programmazione degli interventi, di porre particolare attenzione nella scelta delle dimensioni dei vari tipi di scuole, preferendo quelle che, a parità di altre condizioni, presentino il più basso rapporto superficiealunno.
Ciò, oltre a favorire la concentrazione, auspicabile anche in base a criteri didattici e gestionali, tenderebbe all’eliminazione di fatto di alcune dimensioni intermedie che non trovano molte giustificazioni di tipo curricolare, organizzativo ed economico.

1.2.2. In applicazione alle considerazioni di cui al punto precedente, le dimensioni minima e massima dell’edificio scolastico per ogni tipo di scuola sono così indicate:
i) Scuola materna.
Tenuto conto dell’antieconomicità e dell’inopportunità degli edifici di una o due sezioni, si deve evitare, per quanto possibile, di realizzare edifici di dimensioni inferiori alle tre sezioni, assicurando contemporaneamente, ove necessario, i trasporti di cui al punto 1.1.3. Dal punto di vista didattico e logistico è opportuno prevedere, laddove possibile, edifici contigui per scuole materne ed elementari. La dimensione massima è fissata in nove sezioni.
ii) Scuola elementare.
Con criteri analoghi a quelli indicati per la scuola materna la dimensione minima è fissata in 5 classi e quella massima in 25 classi.
iii) Scuola media.
La dimensione minima è fissata in 6 classi e quella massima in 24 classi.
iv) Scuole secondarie superiori.
Tenuto conto:
- del limitato periodo di applicazione delle presenti norme;
- dell’imminente entrata in vigore della riforma della scuola secondaria;
- della opportunità di concentrare istituti superiori di vario tipo in centri polivalenti, la cui dimensione massima globale va relazionata alle condizioni del traffico ed alle reti di trasporti pubblici inerenti alle zone servite;
la dimensione minima è di 10 classi (250 alunni) e quella massima di 60 classi (1500 alunni).

2. Area

2.0. Caratteristiche generali

2.0.1. Oltre ad avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitoli precedenti, l’area deve avere le seguenti caratteristiche specifiche:
i) deve essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante; qualora non siano disponibili suoli di tali caratteristiche l’ampiezza minima di cui al punto 2.1.2 dovrà essere congruamente aumentata;
ii) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali; inoltre le caratteristiche meccaniche devono essere tali da non esigere fondazioni speciali che possano incidere eccessivamente sul posto totale della costruzione;
iii) quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui al punto precedente ii), la commissione provinciale prevista dall’art. 10 della Legge 05/08/1975, n. 412, prima di pronunciarsi, potrà richiedere che siano svolte le necessarie indagini geologiche e geotecniche e che sia sentito, eventualmente, il parere di esperti, per la programmazione di necessarie opere di consolidamento, sistemazione e fondazione, da attuare nel rispetto delle istruzioni riportate nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3797 del 06/11/1967;
iv) deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità;
v) deve consentire l’arretramento dell’ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all’uscita degli alunni;
vi) non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali.

2.0.2. L’area non coperta dagli edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde, e attrezzata per consentire un permanente svolgimento, anche all’aperto, delle attività educative e ginnico-sportive; la sistemazione, prevista in sede di progetto, dovrà essere tale da consentire una sua facile ed idonea manutenzione.

2.0.3. Le caratteristiche di ampiezza dovranno risultare da appositi atti istruttori in sede di approvazione dei piani urbanistici, mentre i requisiti geotecnici potranno risultare in sede di approvazione dei piani di esecuzione.

2.1 Ampiezza

2.1.1. L’ampiezza dell’area dovrà essere tale da garantire, per ogni tipo di scuola ed in funzione dei programmi didattici:
i) la costruzione dell’edificio nel rispetto delle esigenze espresse dalle presenti norme;
ii) le successive trasformazioni ed ampliamenti dell’edificio che dovessero rendersi necessarie al fine di adeguarlo ad ulteriori esigenze di ordine didattico;
iii) la realizzazione degli spazi all’aperto previsti nelle presenti norme.

2.1.2. L’ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta nella Tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici.
2.1.3. L’area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell’area totale.
2.1.4. Il rapporto tra l’area dei parcheggi e il volume dell’edificio di cui all’art. 18 della legge 06/08/1967, n. 765, deve essere non inferiore ad 1 metro quadro su ogni 20 metri cubi di costruzione. Il volume complessivo della costruzione si determina sommando, al netto delle murature, i volumi delle aule normali e speciali (esclusi i laboratori e gli uffici), dell’auditorio, della sala riunioni, della biblioteca, della palestra e dell’alloggio del custode.

3. Norme relative all’opera

3.0. Caratteristiche dell'opera in generale

3.0.1. Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione dell’edificio o complesso scolastico, completo dell’indicazione di tutti gli impianti, servizi e arredi, nonché della sistemazione dell’area.

3.0.2. In relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, determinate in base ai capitoli precedenti, i progetti dovranno prevedere tutti i locali e spazi necessari:
i) per lo svolgimento dei programmi didattici e delle attività parascolastiche;
ii) per lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell’educazione fisica e sportiva;
iii) per le attività di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1967, n. 1518;
iv) per l’alloggio del custode quando sia riconosciuto necessario dall’ente obbligato, sentito il parere del provveditore agli studi;
v) per la mensa scolastica, quando non sia possibile assicurare diversamente tale servizio se indispensabile.

3.0.3. Per quanto riguarda la morfologia dell’edificio, si stabilisce quanto segue:
i) l’edificio, qualunque sia l’età degli alunni e il programma didattico, sarà concepito come un organismo architettonico omogeneo e non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo così allo sviluppo della sensibilità dell’allievo e diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa;
ii) la disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni degli spazi scolastici saranno concepiti in funzione:
a) della età e del numero degli alunni che ne usufruiscono, nonché delle attività che ci si svolgono; (2)
b) delle unità pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, e formate sia dal singolo alunno, come unità fondamentale, che da gruppi più o meno numerosi, fino a comprendere l’intera comunità scolastica;
c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi;
iii) l’organismo architettonico della scuola, per la introduzione nei metodi didattici di attività varie e variabili in un arco temporale definito (un giorno, una settimana, etc.), deve essere tale da consentire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici, anche allo scopo di contenere i costi di costruzione; l’individuazione delle parti flessibili deve corrispondere, peraltro, alla individuazione di parti ben definite (fisse), quali, ad esempio, gli spazi per le attività speciali (scienze, fisica, chimica, etc.): auditorio, palestra, etc. Per realizzare la flessibilità, che interessa anche le differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata, si adotteranno i più moderni accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili;
iv) inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici, l’organismo architettonico deve essere trasformabile nel tempo senza costosi adattamenti. A tale scopo si dovrà prevedere, ad esempio, l’eventuale rimozione delle pareti interne delimitanti l’attuale spazio per l’unità pedagogica (aula), senza che debbano essere ripristinati pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli impianti tecnici.

3.0.4. L’edificio deve essere progettato in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all’aperto.
Ciò comporta che le attività educative si svolgano:
i) per la scuola materna, a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all’aperto;
ii) per la scuola elementare e media, normalmente, su uno o due piani e, qualora il comune, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga inevitabile, su più di due piani;
iii) per la scuola secondaria di secondo grado, normalmente su tre piani e, qualora l’ente obbligato, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga necessario, su più piani.

3.0.5. In funzione delle caratteristiche morfologiche dell’insediamento, o quanto previsto in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, o di altri definiti strumenti urbanistici, è consentito collocare l’organismo scolastico, progettato secondo le presenti norme, su strutture edilizie non di uso scolastico, o comunque sollevate dal suolo.
In tal caso gli accessi alla scuola dovranno essere indipendenti ed i collegamenti verticali, necessari per raggiungere i piani adibiti a scuola, dovranno essere meccanici ad uso esclusivo della scuola ed essere dimensionati in funzione degli effettivi scolastici. Dovrà, in ogni caso, essere garantito lo svolgimento delle attività ginnico-sportive, anche in zone adiacenti o limitrofe, e quelle relative alla vita all’aperto, in zone o terrazze praticabili opportunamente sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola.

3.0.6. Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra.

3.0.7. L’edificio scolastico dovrà essere tale dà assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi le norme emanate dal servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, contenute nella circolare n. 4809 del 19/06/1968, con gli adattamenti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono, e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione (3.8.2) e per i servizi igienico-sanitari (3.9.2).

3.0.8. I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell’edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell’organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, il rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni dell’illuminazione. Sono invece consentiti piccoli
patii, negli edifici ad uno o a due piani. Per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà essere almeno pari ai 4/3 dell’altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale
distanza non dovrà, comunque, essere inferiore a 12 metri. La distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all’esterno dell’area della scuola.

3.0.9. I parametri dimensionali e di superficie, nonché il numero dei locali, dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature.
Nella Tabella 3 sono indicati i valori delle superfici globali lorde per i vari tipi di scuole. Tali valori, come del resto viene sottolineato in nota alla stessa tabella, sono orientativi e sono presentati allo scopo di facilitare una prima valutazione in sede di programmazione.
Da tali valori risultano pertanto escluse le superfici relative a richieste eventuali quali: l’alloggio del custode, l’alloggio per l’insegnante o gli uffici per le direzioni didattiche (per determinati tipi di scuole elementari), le palestre del tipo B in scuole elementari o medie secondo quanto previsto al punto 3.5.1.
Nella Tabella 4 sono prescritte le altezze (nette) standard di piano.
Nelle Tabelle 5 e 12 sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilità, articolati per
categorie di attività:
i) per attività didattiche (aule normali e, a seconda del grado della scuola, spazi per attività interciclo, aule speciali, laboratori, etc.);
ii) per attività collettive (biblioteca, mensa, spazi per attività integrative e parascolastiche),
iii) per attività complementari alle attività precedenti (uffici, servizi igienici, atrio, percorsi interni, etc.).
Sono inoltre prescritti gli standard dimensionali relativi:
- agli spazi per le attività sportive, espressi in termini di valori unitari corrispondenti ad unità funzionali ripetibili costituite da spazio palestra, spogliatoi, servizi, depositi e locali per la visita medica;
- all’abitazione del custode ove richiesta;
- alla direzione didattica per le scuole elementari ove richiesta.
Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali vengono fissate dimensioni ottimali.
3.0.10. Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle presenti norme.

Note

  1. Il presente decreto è da considerarsi superato a partire dalla data di entrata in vigore (3 febbraio 1996) della Legge 11/01/1996, n. 23 (G.U. n.15 del 19/01/1996); tuttavia, fino all’approvazione delle norme di cui all’art. 5 della citata legge, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel presente decreto.
La consultazione di TecnoLogica è preordinata alla lettura delle avvertenze

Ogni contributore è responsabile dei propri inserimenti.
Il progetto è opera di Luca Buoninconti © 2011-2024.

Strumenti personali