Costruzione edilizia

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Indice

Definizioni

Qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.
Le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie:


Costruzione è ogni combinazione di materiali assieme riuniti e saldamente connessi in modo da formare un tutto omogeneo di forma particolare e prestabilità[2].


Opera edilizia, realizzata entro e fuori terra, con l'impiego di qualsiasi materiale che, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di installazione al suolo, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli[3].

Sinonimi, acronimi, traduzioni

Sinonimi

Costruzione. Opera edilizia.

Descrizione

La caratteristica che distingue la costruzione edilizia rispetto a qualsiasi altro manufatto è la sua fissità (anche temporanea) al suolo, che può essere riferita al suo modo di scaricare le sollecitazioni meccaniche (fondazioni infisse nel terreno) e/o alla sua necessità (anche temporanea) di allacciarsi alle reti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica.
Da questo punto di vista, anche roulottes, motocaravan, baracche, sono classificabili (quando fisse ed allacciate alle reti) come costruzioni edilizie.
La suddivisione adottata in edifici, impianti, infrastrutture e manufatti diversi si basa su criteri di tipo funzionale-spaziale in quanto:

  • gli edifici hanno una forma tridimensionale, spesso dotati di copertura delimitante uno spazio coperto, e la funzione principale di contenente più persone nell'atto di svolgere un'attività[4];
  • gli impianti hanno una forma tridimensionale, ma non sono dotati di copertura e/o non delimitano uno spazio interno e/o non hanno la funzione di contenente più persone nell'atto di svolgere un'attività[5];
  • le infrastrutture hanno una forma lineare predominante ed hanno la funzione di connettere tra loro due punti del territorio[6];
  • i manufatti diversi sono tutte le costruzioni che non possono essere ricondotte ai precedenti tipi[7].

Viene detta civile (o più propriamente architettura civile) l'attività edilizia che ha per oggetto l'edificio.
L'insieme dei lavori e delle prestazioni necessarie a realizzare la costruzione, e per estensione anche il prodotto di tali attività, viene identificato con il termine di opere edili.

Voci correlate

Note

  1. Allegato I al PRG del Comune di Sasso Marconi.
  2. Direzione Generale del Catasto, Circ. 27.05.1939 n. 76
  3. Così come definiti dal Capo I del Titolo III del DL 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.. Regolamento Edilizio del Comune di Napoli, 1999
  4. Rientrano negli edifici: pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse
  5. Rientrano negli impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici), silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno, bacini di accumulo di liquidi o liquami, torri piezometriche, tralicci, nastri trasportatori, cabine elettriche, centrali termiche non di pertinenza di edifici, impianti di trasformazione di energia, impianti di potabilizzazione e di depurazione, discariche e inceneritori di rifiuti, autosilos meccanizzati e quanto può essere assimilato ai predetti, gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti (campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate non determinanti locali utilizzabili sottostanti, piscine, e simili).
  6. Rientrano nelle infrastrutture strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili, costruzioni per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture (ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili)
  7. Rientrano nei manufatti diversi:
    • le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
    • le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva);
    • le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
    • i manufatti di servizio urbano e di arredo urbano: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali;
    • le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri;
    • le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili.
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