Biocida

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— Qualsiasi [[Sostanza (chimica)|sostanza]] o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione [[fisica]] o [[meccanica]],<br/>
— Qualsiasi [[Sostanza (chimica)|sostanza]] o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione [[fisica]] o [[meccanica]],<br/>
— Qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica<ref>Art.3 c.1 p.a) del [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1422980981562&uri=CELEX:32012R0528#d1e673-1-1 Regolamento UE 528/2012].</ref>.
— Qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica<ref>Art.3 c.1 p.a) del [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1422980981562&uri=CELEX:32012R0528#d1e673-1-1 Regolamento UE 528/2012].</ref>.
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==Descrizione==
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La norma <ref>All.5 del [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1422980981562&uri=CELEX:32012R0528#d1e673-1-1 Regolamento UE 528/2012].</ref> definisce quattro gruppi di biocidi:
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*Gruppo 1: [[disinfettante|disinfettanti]];
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*Gruppo 2: preservanti;
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*Gruppo 3: controllo degli animali nocivi;
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*Gruppo 4: altri biocidi.
==Voci correlate==
==Voci correlate==
*[[Disinfettante]]
*[[Disinfettante]]

Versione attuale delle 11:08, 31 mag 2020

Definizioni

— Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
— Qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica[1].

Descrizione

Agente composto o miscuglio di sostanze capace, anche in combinazione con altre, di generare un’azione chimica di controllo su una o più famiglie di organismi nocivi, attraverso l’allontanamento, l’inibizione o la sua eliminazione.
La norma [2] definisce quattro gruppi di biocidi:

  • Gruppo 1: disinfettanti;
  • Gruppo 2: preservanti;
  • Gruppo 3: controllo degli animali nocivi;
  • Gruppo 4: altri biocidi.

Voci correlate

Note

  1. Art.3 c.1 p.a) del Regolamento UE 528/2012.
  2. All.5 del Regolamento UE 528/2012.
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